Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6707 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6707  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Lecce gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reati di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n.1 e 585, comma 1, cod. pen. e artt. 61 n. 2, 2 e 4 legge n. 895 del 1967;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la violazio di legge e il vizio della motivazione in ragione della mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ed il secondo, che ha assunto la violazione dell’art. 133 cod. pen., sono inammissibil perché:
contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla ille della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
– ed è, per l’appunto, «inammissibile» – poiché non rientra nelle predette ipotesi -il ricors per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca: «motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discenden dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento d circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 – 01); «l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.