Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, si evidenziano i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha riaffermato principi procedurali cruciali, chiarendo perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento in ultima istanza. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le regole che governano le impugnazioni penali e l’importanza di una corretta strategia difensiva sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Con il primo, sollevava una questione di incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso la sentenza di primo grado. Con il secondo, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla loro ammissibilità. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità di ciascuno. La pronuncia si basa su due pilastri della procedura penale: la corretta formulazione dei motivi di impugnazione nei vari gradi di giudizio e la netta distinzione tra il ruolo dei giudici di merito e quello della Corte di Cassazione.
Il Primo Motivo: L’Eccezione di Incompetenza Territoriale
La Corte ha rilevato che l’eccezione di incompetenza territoriale, sebbene sollevata e rigettata durante il processo di primo grado, non era stata riproposta come motivo di appello. Secondo l’art. 606, comma terzo, del codice di procedura penale, le questioni che potevano essere dedotte in appello non possono essere presentate per la prima volta in Cassazione. Questo principio, noto come “interruzione della catena devolutiva”, implica che una parte, non riproponendo una doglianza nel secondo grado di giudizio, dimostra di avervi rinunciato. Pertanto, il motivo è stato ritenuto inammissibile per una precisa preclusione procedurale.
Il Secondo Motivo e il Divieto di Riesame del Merito
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua aspecificità. La Corte ha osservato che il ricorrente si limitava a reiterare le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’operazione che esula completamente dai poteri del giudice di legittimità. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello, confermando quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”), aveva fornito una motivazione esaustiva e logica, fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in quella sede.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per la pratica legale. Dimostra che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È fondamentale che ogni motivo di impugnazione sia formulato nel rispetto delle regole procedurali e dei limiti del giudizio di legittimità. Un’eccezione non coltivata nel grado di appello è persa per sempre. Allo stesso modo, una critica alla sentenza di merito che si risolve in una richiesta di rilettura delle prove è destinata a essere dichiarata inammissibile. La difesa deve concentrarsi, in Cassazione, esclusivamente sulla violazione di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, senza mai tentare di trasformare il giudice di legittimità in un giudice del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo (incompetenza territoriale) non era stato riproposto in appello, interrompendo la catena devolutiva, mentre il secondo motivo era una generica riproposizione di argomenti di fatto già valutati, chiedendo un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
Cosa significa interrompere la “catena devolutiva”?
Significa non riproporre in un grado di giudizio successivo (in questo caso, l’appello) un’eccezione o un motivo di doglianza sollevato nel grado precedente. Questa omissione viene interpretata come una rinuncia a far valere quella specifica contestazione, che non potrà più essere presentata alla Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove di un caso?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di ricostruire i fatti, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 26/11/1987
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NNN
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 21 cod. proc. pen. ed eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.; l’imputato aveva dedotto la medesima eccezione nel corso del giudizio di primo grado (eccezione rigettata dal Tribunale all’udienza del 25 gennaio 2022) ma non ha riproposto la stessa in sede di appello con conseguente interruzione della catena devolutiva.
considerato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt 533 cod. proc. pen. e 27 Cost. nonché vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzion dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affront in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fat e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai pote Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pag. 8 della senten impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
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Il Presidente