Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione d’Appello
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e al tempo stesso più significativi nel giudizio di legittimità. Questo accade quando l’impugnazione presentata alla Corte di Cassazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge, trasformandosi non in un’occasione per correggere un errore di diritto, ma in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito con fermezza questo principio, chiarendo i confini invalicabili del suo intervento.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ne aveva confermato la responsabilità penale. La difesa, nel tentativo di ribaltare il verdetto, ha proposto un unico motivo di ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove così come effettuate dai giudici di secondo grado.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro ordinamento processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, bensì di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che il ricorso si risolveva in una “rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello”. In altre parole, la difesa non ha evidenziato vizi di legge, ma ha semplicemente proposto una propria versione dei fatti, già ampiamente esaminata e motivatamente respinta nella sentenza impugnata. È stata richiamata la giurisprudenza consolidata, tra cui la nota sentenza delle Sezioni Unite “Jakani”, che preclude alla Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con altri modelli di ragionamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni nelle pagine 4-6 della sua sentenza, rispondendo puntualmente alle stesse questioni di merito riproposte in Cassazione. Tentare di ottenere in sede di legittimità un nuovo giudizio sui fatti è un’operazione non consentita, che snaturerebbe la funzione stessa della Corte Suprema. La preclusione a una nuova valutazione del materiale probatorio è assoluta. Di conseguenza, il ricorso, essendo privo dei requisiti sostanziali per essere esaminato, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione ha comportato per la parte ricorrente non solo il rigetto definitivo delle sue istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un monito fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti), evitando di riproporre questioni di fatto. In caso contrario, l’esito non potrà che essere una declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità, ma si limitava a proporre una rilettura dei fatti e delle prove già valutati in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione delle sentenze precedenti, senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi inferiori.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, la persona ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6445 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIETI il 03/12/1996
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso si risolve in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello che ha confermato la responsabilità della donna alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pres
. den e
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore