Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15810 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell’imputato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6);
osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all’escussione testimoniale indicata, non è consentito dalla legge in quanto non rientrante nei casi limitatamente previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione al motivo dedotto;
che, in tema di ricorso per cassazione, essendo possibile dedurre, per espressa previsione normativa, soltanto la mancata assunzione di mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il relativo motivo non può essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’ar 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269270);
ritenuto che l’ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal
riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odi ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incomple comunque non corretto (si vedano pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.