Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando l’Appello si Ferma alla Forma
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, più frustranti per chi si rivolge alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici supremi hanno ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, sottolineando come non sia possibile trasformare l’ultimo grado di giudizio in una terza istanza di merito. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso venga respinto prima ancora di essere discusso nel merito e quali siano le conseguenze economiche.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado, basando le proprie doglianze su due motivi principali: una presunta errata valutazione del materiale probatorio, in particolare riguardo alla durata di una misura di allontanamento, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’obiettivo del ricorrente era chiaro: indurre la Corte di Cassazione a una rilettura dei fatti e delle prove già esaminate nei gradi precedenti, al fine di ottenere un giudizio più favorevole. Tuttavia, la strategia si è scontrata con i principi fondamentali che regolano il processo dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dei motivi.
Come conseguenza diretta di questa declaratoria, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ritenendo la cifra equa in ragione della natura delle questioni sollevate.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo cristallino le ragioni della sua decisione. I motivi del ricorso, sebbene formalmente presentati come critiche alla sentenza, erano in realtà volti a “sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità”. In altre parole, il ricorrente non ha denunciato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una “diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio”. Questo approccio è precluso in Cassazione, il cui compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
I giudici hanno evidenziato che le critiche erano generiche e non dimostravano un “effettivo travisamento di dati probatori”, unico vizio che avrebbe potuto, in certi limiti, aprire le porte a un controllo sulla ricostruzione fattuale. La stessa genericità è stata riscontrata nel motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, che si basava sulla medesima richiesta di una nuova valutazione del fatto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare ricorso in Cassazione. È essenziale che i motivi di impugnazione siano focalizzati esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o una palese illogicità nel ragionamento del giudice, e non sulla speranza di ottenere una terza valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame della questione nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, un’attenta valutazione preliminare sull’ammissibilità dei motivi è un passaggio cruciale per evitare un esito sfavorevole e costoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifeste), ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e una diversa interpretazione delle prove, attività che non è permessa in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso determinata in 3.000 euro, a favore della cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta da un giudice di merito?
No, non è possibile contestarla proponendo semplicemente una lettura alternativa. Si può contestare solo se si dimostra un “effettivo travisamento di dati probatori” o una manifesta illogicità nel ragionamento del giudice che ha portato a quella valutazione, senza chiedere alla Corte di sostituire il proprio giudizio a quello precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili atteso che i rilievi criti ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono vol solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimi attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla durata dell’allontanamento;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio merito;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
iere estensore
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