Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5711 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di responsabilità per i reati ascritti, con particolare riguardo alla prova della condotta violenta, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 257310; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, COGNOME, Rv. 171042), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.