Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il caso in esame ha visto il ricorso di un giovane, presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio davanti alla Suprema Corte e le conseguenze per chi presenta un appello senza i giusti presupposti.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Avverso tale decisione, un giovane proponeva ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso, tuttavia, non si concentravano su presunte violazioni di legge o vizi di motivazione, ma miravano a ottenere una revisione dei fatti e una diversa interpretazione delle prove già valutate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente si traducevano in una richiesta di “alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In altre parole, si chiedeva alla Suprema Corte di fare ciò che la legge le vieta: sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta, in modo logico e corretto, dai giudici di merito.
Il ricorrente, infatti, non era riuscito a individuare specifici “travisamenti di emergenze processuali”, cioè errori palesi e decisivi nella lettura degli atti di causa, che sono gli unici vizi fattuali sindacabili in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla natura stessa del ruolo della Corte di Cassazione. Il suo compito è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di fungere da terzo giudice del fatto. Il cosiddetto “sindacato di legittimità” si limita a controllare che la sentenza impugnata sia immune da errori di diritto e che la sua motivazione sia logica, coerente e completa.
Quando un ricorso, come in questo caso, si limita a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, proponendone uno alternativo e più favorevole, senza evidenziare vizi specifici, esso esula dall’ambito del giudizio di Cassazione. Di conseguenza, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcire il sistema giudiziario per l’impiego di risorse in un ricorso palesemente infondato; dall’altro, disincentivare la proposizione di appelli dilatori o temerari. La decisione ribadisce quindi un messaggio chiaro: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato con cognizione di causa, rispettando i limiti imposti dalla sua funzione di giudice della legge e non del fatto.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”, ovvero un nuovo esame dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per “sindacato di legittimità” della Corte di Cassazione?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente il caso nel merito (riesaminando i fatti), ma solo controllare che i giudici dei precedenti gradi di giudizio abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali del giudizio sia una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21109 Anno 2025
)1
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 10/03/2003
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che, anche a non voler ritenere l’impugnazione immediatamente
inammissibile, in quanto presentata da difensore di ufficio di imputato assent carenza di procura ad impugnare, i motivi di ricorso, che contestano il
motivazionale quanto all’affermazione di penale responsabilità del prevenuto e violazione di legge in relazione agli artt. 192 comma 2 e 533 comma 1 cod. pro
pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguata vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e
non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della se impugnata (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza impugnata sulla sussistenz
tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione);
che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazion
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legi avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerg processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Con igliere Estensore