Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21109 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che, anche a non voler ritenere l’impugnazione immediatamente
inammissibile, in quanto presentata da difensore di ufficio di imputato assent carenza di procura ad impugnare, i motivi di ricorso, che contestano il
motivazionale quanto all’affermazione di penale responsabilità del prevenuto e violazione di legge in relazione agli artt. 192 comma 2 e 533 comma 1 cod. pro
pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguata vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e
non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della se impugnata (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza impugnata sulla sussistenz
tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione);
che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazion
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legi avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerg processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Con igliere Estensore