Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 27/12/1990
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 10 luglio 2023, con la quale Matte
NOME era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, i quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 de
1990; fatto commesso in Sambuca Sicilia il 9 agosto 2015.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operat giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della senten
impugnata) gli accertamenti dei Carabinieri di Sambuca Sicilia, da cui è emerso che a Percontra era riconducibile lo stupefacente (tre panetti di hashish) rinvenuto sotto una pianta di cactu
una pubblica via, essendo stati a tal fine valorizzati e correlati tra loro i movimenti dell’i al cospetto della P.G. e i contatti telefonici tra COGNOME e la moglie del coimputato NOME
Torretta, evidentemente finalizzati al recupero dei tre panetti di hashish lasciati in strada.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.