Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso censura la decisione impugnata denunziandone la sostanziale erroneità (non a caso il motivo non è introdotto da alcun “titolo” e manca ogni riferimento ad alcuno dei motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.) laddove la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale in ordine all’eccezione di tardività della querela; la censura, invero, riposa su una lettura delle deposizioni testimoniali e degli atti acquisiti diversa rispetto a quell non condivisa, operata dai giudici di merito ma non ha nemmeno tentato di delineare l’esistenza di un vizio riconducibile al perimetro di quelli consentit nell’ambito di una impugnazione a critica vincolata qual è, come è noto, il ricorso per cassazione;
rilevato che analogo rilievo va fatto con riguardo al secondo motivo (nemmeno esso “titolato” con riferimento a taluno dei vizi descritti dall’art. 606 cod. pro pen.) ed in cui la difesa si limita a ribadire la “erroneità” della decisione con cui primo giudice aveva revocato l’ammissione del teste della pubblica accusa essendo comunque appena il caso di ribadire che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 – 01; conf., sulla natura della nullità e sui termini per eccepirla, Sez. 5 – , n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 – 01);
ritenuto che il terzo motivo (pure privo di ogni indicazione sul vizio denunciato) finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultat probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatt posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Se 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148);
rilevato che il quarto motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio e sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini non consentiti, risolvendosi nella riaffermazione delle ragioni che, a detta della difesa, avrebbero giustificato una risposta punitiva complessivamente più mite in relazione alla entità ed alle caratteristiche della vicenda in esame; in tal modo, tuttavia, il motivo di impugnazione finisce con l’esulare dal modello delineato dal legislatore introducendo richieste “di merito” non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità tra l’altro in violazione del “Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e RAGIONE_SOCIALE sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.