Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30191 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione pos a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legit perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutaz diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pagine 5-7 della sen impugnata;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riser giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza (si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, sec cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli d dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenu comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 110 ricorrente al pagamento delle spes processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidrte