Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi e delle ragioni che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda due imputati che, dopo la conferma della loro condanna in appello, si sono rivolti alla Suprema Corte sollevando diverse questioni procedurali e di merito. Tuttavia, i giudici hanno respinto tutte le doglianze, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia che aveva confermato la loro condanna emessa in primo grado. I ricorrenti basavano la loro difesa su quattro motivi principali, sperando di ottenere un annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso
I ricorrenti hanno articolato la loro impugnazione su quattro punti critici:
1. Mancata dichiarazione di improcedibilità: Sostenevano un errore nella qualificazione dell’atto iniziale come ‘denuncia-querela’, chiedendo che il procedimento venisse dichiarato improcedibile per difetto di querela.
2. Inutilizzabilità di atti di polizia giudiziaria: Contestavano l’uso di un’annotazione di polizia giudiziaria contenente le dichiarazioni di uno degli imputati, ritenendola non utilizzabile nel processo.
3. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Lamentavano una motivazione carente riguardo all’affermazione della loro colpevolezza per i reati ascritti.
4. Errata valutazione delle prove: Criticavano il modo in cui i giudici di merito avevano valutato gli elementi probatori a loro carico.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla conclusione che l’intero ricorso fosse inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di legittimità (proprio della Cassazione) dal giudizio di merito (dei primi due gradi).
Il Primo e Secondo Motivo: Infondatezza Manifesta
I primi due motivi sono stati qualificati come ‘manifestamente infondati’. Per quanto riguarda la querela, la Corte ha rilevato che un verbale di integrazione della denuncia chiariva in modo inequivocabile la corretta qualificazione dell’atto, smentendo la tesi difensiva. Per l’inutilizzabilità dell’annotazione, i giudici hanno sottolineato due aspetti: primo, vi era stato il consenso delle parti all’acquisizione dell’atto ai sensi dell’art. 493, co. 3, c.p.p.; secondo, e più in generale, la difesa non aveva specificato quali atti fossero viziati e quale fosse la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio, rendendo il motivo generico e, quindi, inammissibile, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Il Terzo e Quarto Motivo: Censure di Fatto
I motivi relativi alla responsabilità e alla valutazione delle prove sono stati giudicati inammissibili perché costituivano ‘censure versate in fatto’. In altre parole, i ricorrenti non stavano denunciando un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma stavano proponendo una rilettura alternativa delle prove. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione ribadendo un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Non è possibile utilizzare questo strumento per sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. Le censure devono riguardare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto di motivazione palese e decisivo, e non possono limitarsi a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici dei gradi precedenti. La genericità dei motivi, l’assenza di indicazioni specifiche sull’impatto degli presunti vizi e la proposizione di censure di fatto sono tutti elementi che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è necessario formulare motivi specifici, pertinenti ai vizi di legittimità e non mirati a una semplice rivalutazione del merito. La manifesta infondatezza delle questioni procedurali e la natura fattuale delle critiche alla valutazione probatoria hanno portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione nel rispetto dei limiti imposti dal codice di rito.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o propongono censure di fatto, cioè mirano a una rivalutazione delle prove che è preclusa al giudice di legittimità.
Cosa deve fare la parte che lamenta l’inutilizzabilità di un atto processuale?
Secondo la giurisprudenza citata, la parte deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza decisiva sul complessivo compendio probatorio. In assenza di tali precisazioni, il motivo è considerato generico e quindi inammissibile.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Il ricorso è ammesso solo per vizi di legittimità (errori di diritto) o per vizi di motivazione che siano evidenti e decisivi, non per contestare l’apprezzamento dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MONTICHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, stante la ritenuta erronea qualificazione dell’atto come formale atto di querela – è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dal verbale di integrazione della denuncia datato 11 aprile 2016, da cui emerge la corretta qualificazione dell’atto quale denunciaquerela;
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dell’annotazione di polizi giudiziaria del 14 giugno 2016 inerente alle dichiarazioni della Sig.ra COGNOME – è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, da cui si evince che vi è stato il consenso all’acquisizione ai sensi dell’art. 493, co. 3, cod. proc. pen. In ogni caso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416);
Considerato che il terzo e il quarto motivo dei ricorsi – con i quali i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e alla valutazione degli elementi probatori con riguardo alle imputazioni di cui ai capi a) e b) – sono inammissibili, in quanto costituiti da censure versate in fatto, volte a prospettare un’alternativa rilettura delle fonti probatorie senza individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno correttamente ritenuto la responsabilità degli stessi per i reati loro ascritti, alla luce del compendio probatorio;
Letta la memoria difensiva nell’interesse dei ricorrenti, dove si puntualizzano le censure di cui ai motivi di ricorso -segnatamente il primo-;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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