Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati non superavano il vaglio richiesto dalla legge, ribadendo i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia come un’impugnazione, per avere successo, debba concentrarsi su precise violazioni di legge e non su una mera riproposizione di argomenti già valutati.
I Fatti di Causa
Due soggetti avevano proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, sollevando diverse questioni relative alla loro condanna. Il ricorso si articolava su quattro motivi principali, che spaziavano dalla contestazione di elementi già vagliati nei precedenti gradi di giudizio alla richiesta di una diversa graduazione della pena.
I Motivi di un Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto ogni singolo motivo, qualificando l’intero ricorso come inammissibile. L’analisi della Corte fornisce un chiaro manuale su cosa evitare quando si redige un atto di impugnazione destinato alla Suprema Corte.
Primo Motivo: La Mera Ripetitività delle Censure
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma di un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione del diritto.
Secondo Motivo: L’Aspecificità della Doglianza
Il secondo motivo è stato considerato ‘totalmente aspecifico’. I ricorrenti invocavano un’attenuante che, in realtà, era già stata concessa in primo grado. Questa censura è risultata priva di qualsiasi ‘concreta specificità e pertinenza’, un requisito essenziale per poter sottoporre una questione al vaglio della Corte.
Terzo e Quarto Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Gli ultimi due motivi, riguardanti la quantificazione della pena, sono stati anch’essi dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale, non può essere sindacato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o arbitraria, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, che accerta i fatti e valuta le prove, e il giudizio di legittimità, che verifica la corretta applicazione delle norme giuridiche. Un ricorso inammissibile è, in sostanza, un ricorso che tenta di forzare i confini del giudizio di legittimità, chiedendo alla Corte di fare ciò che non le compete: una nuova valutazione dei fatti o dell’adeguatezza della pena.
La Corte ha citato un precedente (Sez. 5, n. 5582 del 2014) per rafforzare il principio secondo cui la valutazione sulla congruità della pena è preclusa in Cassazione, a meno che non emerga un vizio logico manifesto. Poiché la decisione del giudice di merito non era frutto di ‘mero arbitrio o di ragionamento illogico’, la censura è stata respinta.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche, pertinenti e fondate su reali vizi di legittimità. Proporre un ricorso ripetitivo, generico o che invada la sfera discrezionale del giudice di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché un ricorso non può limitarsi a ripetere argomenti già respinti?
Perché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è il ‘giudizio di legittimità’, cioè verificare se i giudici precedenti hanno applicato correttamente la legge. Ripetere le stesse argomentazioni rende il ricorso una mera riproposizione di questioni di merito, e quindi inammissibile.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Un motivo è aspecifico quando è formulato in modo vago e generico, senza indicare con precisione la parte della sentenza che si contesta e la norma di legge che si presume violata. Per essere ammissibile, un motivo deve avere ‘concreta specificità e pertinenza’.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo severa?
Di norma, no. La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione sulla pena è frutto di un ‘mero arbitrio o di ragionamento illogico’, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha deciso il caso nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45823 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME
Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimi poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi d giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto indicati a p. 4 della moti della sentenza;
Considerato che il secondo motivo di ricorso è totalmente aspecifico poiché l’invocata attenuante è stata già concessa in primo grado nsertito dalla legge in sede di legittim poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria;
ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso in ordine alla graduazione della pena sono inammissibili in quanto l’individuazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discreziona del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princ enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cu
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 d 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
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Il Presidente