Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a qualsiasi tipo di doglianza. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, delineando con precisione i confini del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme perché tre distinti motivi di ricorso sono stati respinti, fornendo una guida pratica per comprendere i limiti invalicabili posti dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di ribaltare la decisione basando la sua difesa su tre argomenti principali: un’errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, una qualificazione giuridica del fatto non corretta e, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di merito (proprio di Tribunale e Corte d’Appello) da quello di legittimità (esclusivo della Cassazione).
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
Il primo motivo contestava la motivazione della sentenza di condanna. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte ha prontamente respinto questa richiesta, ribadendo un principio cardine: il suo compito non è quello di ricostruire i fatti, ma solo di verificare che la decisione del giudice di merito sia immune da vizi logici e giuridici. Tentare di ottenere una “rilettura” degli elementi di fatto è un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione coerente e la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella già effettuata.
La Genericità e Ripetitività del Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del reato, è stato giudicato indeducibile. La ragione è semplice: il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questa pratica, definita “pedissequa reiterazione”, rende il motivo di ricorso non specifico. Per essere valido, un ricorso deve contenere una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata, non una mera ripetizione di difese già bocciate.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che, per negare tali attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica per la sua decisione, rendendo la contestazione in sede di legittimità del tutto infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si concentra sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un “terzo grado di merito”. Il suo ruolo è quello di guardiano della legge (nomofilachia), assicurando l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme. Pertanto, i ricorsi che mirano a una rivalutazione del fatto, che sono generici, ripetitivi o che contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito (se adeguatamente motivate), sono destinati a essere dichiarati inammissibili. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa declaratoria.
Conclusioni
Questa pronuncia riafferma con forza i paletti che delimitano l’accesso al giudizio di legittimità. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non è possibile rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come stabilito nei gradi di merito. I motivi devono essere specifici, pertinenti a questioni di diritto e devono contenere una critica mirata alla sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di tesi già respinte. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità e non di merito. Il suo compito non è quello di procedere a una nuova ricostruzione dei fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché un motivo di ricorso che ripete argomenti già presentati è inammissibile?
Perché si tratta di una “pedissequa reiterazione” di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Un ricorso per essere ammissibile deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
Cosa è sufficiente al giudice di merito per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per giustificare la sua decisione, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30190 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, h esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, de 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente