Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione non è come affrontare un terzo grado di giudizio. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: garantire l’uniforme interpretazione della legge, non riesaminare i fatti del processo. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando non rispetta i rigidi paletti procedurali. Analizziamo questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, lamentando vizi nella motivazione che, a suo dire, la rendevano illogica. Le sue argomentazioni si concentravano su questioni di fatto, come la valutazione della sua condizione reddituale e l’esistenza di un presunto stato di necessità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che delineano i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Errore sul Vizio Denunciato: Illogicità vs. Manifesta Illogicità
Il primo motivo di inammissibilità riguarda la qualità del vizio denunciato. Il ricorrente aveva lamentato una generica “illogicità” della motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la legge, in particolare l’articolo 606, lettera e), del codice di procedura penale, richiede qualcosa di più specifico e grave: la “manifesta illogicità”. Non basta che il ragionamento del giudice appaia semplicemente non condivisibile; deve essere palesemente contraddittorio o irrazionale, un vizio che deve emergere con immediatezza dalla lettura del provvedimento stesso. La Corte ha sottolineato come il ricorso non avesse raggiunto questo standard più elevato, fermandosi a una critica che non aveva i crismi della censura ammissibile in sede di legittimità.
Il Divieto di Giudizio sul Fatto
Il secondo e decisivo punto è la natura delle questioni sollevate. Il ricorrente ha tentato di portare davanti alla Cassazione valutazioni puramente fattuali, come l’analisi della propria situazione economica o la sussistenza di uno stato di necessità. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un “giudice del fatto”. La ricostruzione degli eventi, l’analisi delle prove e le relative valutazioni sono di competenza esclusiva dei tribunali di merito (primo grado e appello). Tentare di riproporre tali questioni in sede di legittimità equivale a chiedere alla Suprema Corte di svolgere un compito che non le spetta, trasformando inevitabilmente il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere maneggiato con precisione. Non è un’ulteriore occasione per discutere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. L’obiettivo deve essere quello di individuare specifici errori di diritto o vizi logici di tale gravità da risultare “manifesti”. Qualsiasi tentativo di sconfinare in valutazioni di merito è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche. Per avere successo in Cassazione, è fondamentale concentrarsi esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica del percorso motivazionale seguito dai giudici dei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, perché denunciava una semplice ‘illogicità’ della motivazione invece della ‘manifesta illogicità’ richiesta dalla legge; secondo, perché sollevava questioni di fatto (come la valutazione di un reddito o di uno stato di necessità) che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto.
Qual è la differenza tra ‘giudizio di merito’ e ‘giudizio di legittimità’?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, il ‘giudizio di merito’ (svolto nei tribunali e nelle corti d’appello) si occupa di accertare i fatti del caso e valutare le prove. Il ‘giudizio di legittimità’ (proprio della Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla che le leggi siano state applicate correttamente e che la motivazione della sentenza non sia viziata da palesi errori logici.
Quali sono state le conseguenze economiche per la parte che ha presentato il ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26051 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il ricorso nemmeno assurge al livello di ricorso per cassazione, poiché non viene dedotto uno standard di legittimità (la motivazione viene denunciata come illogica, mentre lo standard richiesto dall’art.606 lett. e c.p.p. è quello della manifesta illogicità) e perché vengono formulate valutazioni che attengono al fatto (sulla sussistenza di un reddito e di una condizione di fatto tale da assurgere allo stato di necessità), relegate pertanto al giudizio di merito, senza possibilità di riprodurle in questa sede;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presi