Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Il processo penale italiano prevede tre gradi di giudizio, ma l’ultimo, quello davanti alla Corte di Cassazione, ha delle regole ben precise. Non è una terza occasione per ridiscutere le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato, illustrando due errori procedurali comuni che possono costare caro all’imputato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due: il primo contestava la valutazione delle prove, ritenuta insufficiente per fondare un giudizio di colpevolezza; il secondo lamentava la mancata applicazione di una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo non ha esaminato nel merito le richieste della ricorrente, ma l’ha anche condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano rigorosamente l’ambito di intervento della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione: i limiti di un ricorso inammissibile
L’analisi delle motivazioni ci permette di comprendere perché i due motivi di ricorso sono stati respinti senza essere discussi nel merito.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
La ricorrente contestava il cosiddetto ‘vizio motivazionale’ della sentenza d’appello, sostenendo che le prove a suo carico fossero insufficienti. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata esista, sia logica, coerente e non contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello adeguata e ben argomentata. Le lamentele della ricorrente sono state classificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero un semplice dissenso rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito, e come tali non ammissibili in Cassazione.
Secondo Motivo: La Novità della Questione in Cassazione
Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile, ma per una ragione diversa. La Corte ha rilevato che tale questione non era stata specificamente sollevata nei motivi di appello. Sebbene in appello fosse stata presentata una generica contestazione, questa non era stata illustrata in modo specifico e dettagliato come richiesto. Introdurre un argomento giuridico per la prima volta, o in maniera compiuta solo in Cassazione, è vietato. Le questioni devono essere devolute prima al giudice d’appello per permettergli di pronunciarsi. Diversamente, si violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza di redigere i ricorsi, sia in appello che in Cassazione, con estrema perizia tecnica. Dimostra che per avere una possibilità di successo davanti alla Suprema Corte è fondamentale distinguere nettamente tra questioni di fatto (non ammesse) e questioni di diritto (le uniche valutabili). Inoltre, è cruciale sollevare tutte le eccezioni e le richieste in modo chiaro e specifico già nel giudizio d’appello, poiché le omissioni non possono essere sanate in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di una valutazione nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
Perché contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può riesaminare il merito della vicenda.
Qual è la ragione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso?
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione giuridica (la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.) che non era stata specificamente e compiutamente presentata nei motivi di appello. Non è consentito introdurre nuove questioni per la prima volta in Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per insufficienza d prove, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, genericamente articolate in termini di dissenso, pur a fronte di puntuale ed adeguata motivazione della Corte di appello (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6 della sentenza impugnata);
che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e l’illogicità della motivazione con particolare riferimento alla mancat applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigliere Estensore