Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25032 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 14/04/1964
avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIUDICE COGNOME di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del
Giudice di pace di Cassino che ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine al delitto di minaccia;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alle argomentazioni poste alla base dell’affermazione
di responsabilità, è inammissibile, in quanto il giudice ha reso una motivazione rispondente ai criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e si limita
riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, diretti a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze
probatorie una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare a una decisione diversa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato
che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su
aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la
mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente