Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15633 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUGGIONO il 03/09/1980
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Simone ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art.
217, comma secondo, legge fall.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del conseguente decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti
successivi, per omesso interrogatorio nella fase delle indagini, è inammissibile per varie e concorrenti ragioni:
– anzitutto, non risponde al principio di autosufficienza, tenuto conto che Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità
collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al
fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale
produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv.
244329 – 01);
– in secondo luogo, è manifestamente infondato, alla luce della tardività della richiesta di interrogatorio rispetto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla scorta i dati processuali indicati dalla Corte di appello, non contrastati dal ricorrente;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato e alla non corretta valutazione del compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 10);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025