Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, inerenti, il primo, alla carenza delle condizioni di procedibilità per tardività della querela e, il secondo, alla mancanza di prova della penale responsabilità in ragione dell’inattendibilità della persona offesa, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., sono consentiti in termini non consentiti questa sede;
rilevato che, quanto al primo motivo, la Corte d’appello (cfr., pag. 7 della sentenza) ha motivato in termini puntuali in fatto e corretti in diritto in quanto coerenti con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37584 del 5.7.2019, COGNOME; Sez. 5, n. 14660 dell’1.10.1999, Sez. 5, n. 12634 del 13.12.2000, COGNOME; Sez. 5, n. 31964 del 25.6.2001, COGNOME; Sez. 5, n. 33466 del 9.7.2008, COGNOME): fermo restando che l’onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. U., n. 13335 del 17.1.2013);
ritenuto che il secondo motivo tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni queste all’evidenza estranee estranee al sindacato del presente giudizio sollecitano valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove non v’è possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.