Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 20/03/1983
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che si è pronunciata ai sensi dell’art.
599
bis cod. proc. pen. riformando il trattamento sanzionatorio irrogato dal
Tribunale di Catania con sentenza del 19 maggio 2022 in ordine al delitto di cui agli artt. 61, n. 7, 624
bis,
625 n.2, commesso in Catania tra il 18 e il 23 agosto
2017;
considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 133, comma 2
n.3, codice penale, in quanto il giudice di appello avrebbe scarsamente motivato la decisione in merito al calcolo della pena ma che si tratta di ricorso
inammissibile ai sensi dell’art.610, comma
5-bis cod. proc. pen., introdotto
dall’art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103. A seguito della reintroduzione del concordato in appello a opera dell’art. 1, comma 56, della
legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599
bis cod. proc. pen., non deve motivare sul
mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129
cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effet
devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di
rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201; Sez. 5, n.
29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025