Ricorso Inammissibile: Quando non si può impugnare una sentenza di patteggiamento
La sentenza di patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise limitazioni sulle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare tale decisione, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo la natura tassativa dei motivi di appello. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze procedurali di un’impugnazione non consentita.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale di Trani. Con tale pronuncia, l’imputato, tramite il rito del patteggiamento, aveva concordato una pena di due anni e tre mesi di reclusione, oltre a una multa di 6.000,00 euro, per una serie di reati tra cui violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582, 585 c.p.).
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo addotto era la violazione di legge per inadeguata motivazione riguardo all’esclusione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
La Corte ha stabilito che la censura sollevata dal ricorrente, relativa alla presunta omessa valutazione delle cause di non punibilità, non rientra in alcuna delle categorie consentite dalla legge. Pertanto, il ricorso è stato giudicato proposto per un motivo non permesso, portando a una declaratoria di inammissibilità “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha evidenziato come la doglianza del ricorrente, focalizzata sulla motivazione per l’esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non corrispondesse a nessuno di questi quattro motivi. Si tratta di una valutazione di merito che, una volta raggiunto l’accordo tra le parti sulla pena, non può essere rimessa in discussione tramite ricorso, se non nei limiti strettamente definiti dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione conferma un principio consolidato: l’accesso al patteggiamento implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni nel merito. L’impugnazione è un’eccezione, limitata a vizi specifici e gravi. Proporre un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze: la legge prevede che all’inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti legali prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, per evitare costi aggiuntivi e sanzioni.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i soli motivi per cui si può ricorrere, come un vizio nella volontà dell’imputato, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato – la presunta inadeguata motivazione sull’esclusione delle cause di non punibilità – non rientrava in nessuna delle quattro categorie di motivi consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 gennaio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Trani ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod, proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 337 cod. pen. (capo 2); 582, 585 cod. pen. (capo 3); 678, 679 cod. pen. (capo 4).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inadeguata motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in. quanto proposto con . motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente