Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti alla Contestazione della Pena
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discute più dei fatti, ma della corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza, definendo inammissibile un ricorso basato su motivi non consentiti, come la semplice contestazione del trattamento punitivo. Analizziamo questo caso per capire meglio quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale e quali sono le conseguenze.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, condannato nei gradi di merito, ha deciso di impugnare la decisione contestando aspetti legati alla determinazione della pena inflittagli, ovvero il cosiddetto “trattamento punitivo”. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena fosse ingiusta o sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza di questa declaratoria è duplice: la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi presentati dal ricorrente non erano “consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo processo sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, contestare la determinazione della pena rientra nella valutazione di merito del giudice, insindacabile in Cassazione se, come in questo caso, la sentenza d’appello è sorretta da una “sufficiente e non illogica motivazione” e ha adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive. I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che non vi fossero errori di diritto da correggere, ma solo un tentativo di ridiscutere una valutazione discrezionale del giudice di merito, operazione non permessa in questa sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione sperando in una nuova valutazione dei fatti o in un semplice ‘sconto’ di pena. Il ricorso deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. In assenza di tali elementi, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, che si aggiunge alla pena già inflitta. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa ponderare con estrema attenzione i motivi di ricorso, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto per avere una reale possibilità di successo davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi riguardavano la determinazione del trattamento punitivo, un aspetto di merito che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
Non direttamente. Secondo questa ordinanza, non è possibile contestare l’entità della pena se la critica si limita a una valutazione di merito già effettuata dal giudice precedente con una motivazione logica e sufficiente. Il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità, come un errore nell’applicazione della legge o un difetto manifesto nella motivazione, non su un semplice disaccordo con la pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/08/1994
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagg. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2y-(1 – 2Y2025.