Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte d’appello di Bari
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 17/11/1975
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
reputato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole pe violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processu stabilite a pena di nullità in merito alla perquisizione domiciliare avvenu fuori di un contesto di flagranza come prescritto dall’art. 353 cod. proc. formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché aspeci pedissequamente riproduttivo di profili di doglianza già prospettati in app adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue e illogiche argomentazioni (si veda, a tale proposito, la pag. 3 dell’impu sentenza);
che detto motivo appare inoltre manifestamente infondato, poiché le nulli di ordine generale a regime intermedio non possono essere dedotte a segui della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito specia un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., p rilevare in tale sede esclusivamente le nullità di carattere assol
inutilizzabilità c.d. patologiche (cfr. Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, COGNOME, Rv. 272901; Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273345; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256038; Sez. 2, n. 22500 del 10/07/2020, Sette, Rv. 280422);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in merito al riconoscimento dell’imputato effettuato dal personale della Squadra mobile in virtù del filmato registrato dall’impianto di videosorveglianza, non è consentito, presentandosi come riproduttivo di doglianze già motivatamente respinte in appello, e appare inoltre manifestamente infondato poiché è pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità che l’individuazione, personale o fotografica – dunque anche quella effettuata tramite filmati, come nel caso di specie -, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini dell’efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.