Ricorso Inammissibile: Quando il Concordato in Appello Blocca l’Impugnazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sugli effetti del ‘concordato in appello’ sulla facoltà di impugnazione. La decisione sottolinea come le scelte processuali, in particolare la rinuncia ai motivi di gravame, abbiano conseguenze definitive, portando a dichiarare il ricorso inammissibile qualora si tenti di ridiscutere punti già abbandonati. Questo caso evidenzia la natura vincolante degli accordi processuali e i limiti che essi impongono alle successive fasi del giudizio.
I Fatti del Caso: Dal Furto al Concordato in Appello
Il procedimento trae origine da una condanna in primo grado per il reato di furto in abitazione. In sede di appello, la difesa dell’imputato ha optato per un ‘concordato’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Questo accordo ha portato a una parziale riforma della sentenza, con una rideterminazione della pena. Elemento cruciale di tale accordo è stata la rinuncia da parte dell’imputato agli altri motivi di gravame, concentrando l’attenzione del giudice di secondo grado esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
Il Tentativo di Impugnazione in Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto in appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’oggetto del ricorso non era più la misura della pena, ma la stessa affermazione di responsabilità, ovvero la contestazione della sua colpevolezza. L’imputato ha lamentato una violazione di legge e vizi di motivazione proprio su quel punto a cui aveva esplicitamente rinunciato nel grado precedente.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e fondata sulla disciplina del concordato in appello. I giudici hanno spiegato che la rinuncia a uno o più motivi di appello, come conseguenza dell’accordo sulla pena, circoscrive irrevocabilmente l’ambito della cognizione del giudice. L’imputato, avendo rinunciato a contestare la sua responsabilità in appello per ottenere un accordo sulla pena, non può ‘ripensarci’ e sollevare la stessa questione in Cassazione.
La Corte ha specificato che un ricorso che contesta una presunta omessa motivazione su motivi rinunciati è, per definizione, ricorso inammissibile. Ancor di più, nel caso specifico, i giudici hanno osservato che l’atto di appello originario non conteneva alcuna doglianza sul punto della responsabilità. Pertanto, anche in assenza del concordato, la Corte d’Appello non avrebbe avuto alcun obbligo di motivare su un aspetto non contestato. La decisione di concordare la pena ha semplicemente sigillato una scelta processuale già definita.
Conclusioni: L’Irreversibilità delle Scelte Processuali
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: le scelte strategiche compiute durante il processo hanno conseguenze vincolanti e, spesso, irreversibili. Il concordato in appello rappresenta un’opportunità per l’imputato di ottenere una pena più mite, ma il prezzo è la rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza. Tentare di aggirare questa rinuncia in una fase successiva si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea l’importanza di una ponderata valutazione di ogni scelta difensiva, i cui effetti si propagano per l’intero corso del giudizio.
Cosa succede se, dopo un accordo sulla pena in appello, si rinuncia a contestare la propria colpevolezza?
La rinuncia circoscrive l’oggetto del giudizio alla sola pena. Di conseguenza, non sarà più possibile contestare la propria responsabilità con un successivo ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha tentato di contestare la sua affermazione di responsabilità, un motivo al quale aveva espressamente rinunciato durante il concordato in appello, limitando così il campo di un’eventuale impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 4.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
sul ricorso ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione, mentre, in parziale riforma d pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all’accoglimento dei motivi sul trattamento sanzioNOMErio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena irrogata all’imputato.
Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.
La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l’imputato non può poi dolersi, con il ricorso cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. E’ dunque inammissibile il ricorso con il quale si denunzi il difetto di motivazione sui moti rinunziati ed in particolare sull’affermazione di responsabilità. Nel caso di specie a maggior ragione il ricorso si rivela inammissibile nella misura in cui con l’atto d’appell non erano state avanzate sul punto doglianze di sorta e dunque in ogni caso, anche qualora non fosse intervenuto il concordato sulla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, la Corte territoriale non avrebbe avuto alcun onere di motivare sulla responsabilità dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 12/6/2024