Ricorso Inammissibile: Quando il Concordato in Appello Chiude le Porte alla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sugli effetti del cosiddetto “concordato in appello” (o patteggiamento in appello) e sulle sue conseguenze per chi intende proseguire l’iter giudiziario fino alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea come la scelta di accordarsi sulla pena nel secondo grado di giudizio comporti una rinuncia che rende un successivo ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la possibilità di un riesame da parte della Suprema Corte.
Il Contesto Processuale del Caso
Un soggetto, dopo una sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli, ha presentato ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era la presunta omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle condizioni per un proscioglimento immediato secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, la particolarità del caso risiedeva nel fatto che la sentenza di secondo grado era scaturita da un “concordato in appello”, ovvero un accordo tra l’imputato e la procura generale sulla ridefinizione della pena.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata e senza formalità (de plano). La ragione di tale decisione risiede proprio nella natura del concordato in appello. Secondo la Suprema Corte, tale accordo non solo definisce la pena, ma implica anche una rinuncia da parte dell’imputato a contestare questioni relative alla sua responsabilità e colpevolezza. Questa rinuncia ha un effetto preclusivo che si estende a tutto il procedimento, compreso il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato, richiamando anche un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 29243 del 2018). I giudici hanno spiegato che l’accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado a quanto concordato, ma produce anche effetti più ampi. Accettando il concordato, l’interessato rinuncia implicitamente a sollevare questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., che riguardano il merito della responsabilità.
Di conseguenza, se una parte accetta di non contestare più la propria colpevolezza in cambio di una pena concordata, non può poi, in un momento successivo, chiedere alla Cassazione di valutare proprio quegli aspetti a cui ha rinunciato. Questo comportamento sarebbe contraddittorio e minerebbe la funzione stessa del concordato, che è quella di definire il procedimento in modo più rapido. La preclusione non riguarda solo il merito, ma l’intero svolgimento processuale successivo, rendendo inattaccabile la sentenza d’appello per motivi diversi da quelli strettamente legati alla legittimità dell’accordo stesso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la strategia difensiva: la scelta del concordato in appello è una decisione definitiva con conseguenze significative. Se da un lato può portare a una riduzione della pena, dall’altro comporta la rinuncia a far valere le proprie ragioni nel successivo grado di giudizio dinanzi alla Cassazione. Pertanto, chi accetta un patteggiamento in appello deve essere consapevole che sta chiudendo la porta a quasi ogni tipo di impugnazione futura. La sentenza diventa, di fatto, irrevocabile su tutti i punti oggetto di rinuncia. La sanzione accessoria per un ricorso presentato in queste condizioni è, come nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, dato che l’imputato aveva precedentemente definito il procedimento con un “concordato in appello”, rinunciando così a contestare la propria responsabilità e colpevolezza.
Quali sono gli effetti del “concordato in appello” su un successivo ricorso in Cassazione?
Il concordato in appello ha un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale successivo. Limita la cognizione del giudice e impedisce un riesame da parte della Corte di Cassazione su questioni di responsabilità e colpevolezza, poiché l’imputato vi ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte d’appello di Napoli;
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 09/06/1989
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge censurando l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia
all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzi dell’accordo sulla pena – nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
It Pr dente