Ricorso Inammissibile Giudice di Pace: Quando l’Appello Non Può Essere Esaminato
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 21361/2024, offre un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione delle sentenze emesse in procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Il caso in esame dimostra come un errore nella formulazione dei motivi di appello possa condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile giudice di pace, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo provvedimento sottolinea la necessità di distinguere nettamente tra una violazione di legge e un vizio di motivazione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un procedimento per il reato di percosse, inizialmente trattato dal Giudice di Pace di Bari. In seguito, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello, aveva riformato la prima decisione, assolvendo l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Contro questa sentenza di assoluzione, la parte civile, ovvero la persona che si riteneva danneggiata dal reato, ha proposto ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado e il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato.
I Limiti all’Appello e il Ricorso Inammissibile Giudice di Pace
Il cuore della questione giuridica risiede nella natura dei motivi presentati dalla parte civile. Sebbene il ricorso denunciasse formalmente una “violazione di legge”, la Corte di Cassazione ha riscontrato che, in sostanza, le critiche mosse alla sentenza di appello riguardavano una “carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta”.
Questo tipo di censura non attiene a un errore nell’applicazione delle norme giuridiche, bensì a un difetto nel ragionamento del giudice, ovvero a un “vizio di motivazione”. La legge processuale penale, in particolare l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, stabilisce chiaramente che contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace non è consentito proporre ricorso per Cassazione basandosi su vizi della motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è limitata a respingere le richieste della parte civile, ma ha anche comportato delle sanzioni.
In conformità con l’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una “colpa” nella proposizione del ricorso, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione. Per tale ragione, ha condannato il ricorrente a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: non è possibile mascherare un vizio di motivazione sotto la veste di una violazione di legge per aggirare i limiti normativi all’impugnazione. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Poiché le doglianze del ricorrente miravano a una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione storica, esse esulavano dai poteri della Corte di legittimità per questa specifica tipologia di procedimenti.
La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è giustificata dalla negligenza del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, contribuendo a un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chi intende impugnare sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace. È fondamentale che i motivi di ricorso siano rigorosamente attinenti alle violazioni di legge e non a critiche sulla valutazione dei fatti o sulla coerenza della motivazione. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna economica che può essere anche rilevante. La decisione rafforza la specificità del procedimento davanti al Giudice di Pace, concepito per essere più snello e con gradi di giudizio limitati su determinate questioni.
È possibile appellare in Cassazione una sentenza emessa in un procedimento di competenza del Giudice di Pace lamentando una ricostruzione sbagliata dei fatti?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è consentito impugnare le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace denunciando un vizio di motivazione, come una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Se l’inammissibilità è evidente e ritenuta colpevole, il ricorrente è anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tale somma perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge per questo tipo di procedimenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l’unico motivo di ricorso presentato dalla parte civile NOME COGNOME avverso la sentenza in data 13 marzo 2023, con la quale la Tribunale di Bari – in riforma della pronuncia del Giudice di pace di Bari – ha assolto NOME COGNOME, perché il fatto non sussiste, dall’imputazione di percosse, è inammissibile in quanto – al di là dell’asserita denuncia del violazione di legge – ha denunciato soltanto l’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia il vizio di motivaz (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01), il che non è consentito contr le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274);
osservato che non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse dell’imputato il giorno 22 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del giorn 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.
7Th