Ricorso Inammissibile Giudice di Pace: Quando l’Appello in Cassazione è Vietato
Presentare ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi paletti per i procedimenti nati dinanzi al Giudice di Pace, evidenziando come un ricorso inammissibile giudice di pace possa comportare severe conseguenze economiche. Analizziamo il caso per comprendere quali sono i motivi di ricorso validi e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, confermata in secondo grado dal Tribunale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, lamentando un vizio nella motivazione della sentenza d’appello. In pratica, secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente giustificato le ragioni della sua condanna. Tuttavia, la questione fondamentale non era tanto il merito della doglianza, quanto la sua ammissibilità in quella specifica sede.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile Giudice di Pace
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una specifica norma procedurale che limita fortemente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione avverso sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace.
I Motivi Tassativi per il Ricorso
La legge, in particolare l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 e l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che per questa tipologia di reati, il ricorso è consentito solo per i motivi indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 606. Questi motivi riguardano violazioni di legge sostanziale o processuale di particolare gravità e non includono il semplice vizio di motivazione. La denuncia di una motivazione illogica o contraddittoria, quindi, non è un argomento sufficiente per accedere al giudizio di legittimità in questi casi.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha ribadito che la scelta del legislatore di limitare l’accesso alla Cassazione per i reati minori persegue un’esigenza di deflazione del carico giudiziario e di rapida definizione dei procedimenti. Permettere un controllo sulla motivazione per reati di modesta entità aprirebbe le porte a un numero eccessivo di ricorsi, paralizzando l’attività della Suprema Corte. Di conseguenza, il vizio di motivazione può essere fatto valere solo nei procedimenti per reati più gravi. L’imputato, proponendo un motivo non consentito, ha attivato un procedimento destinato fin dall’inizio al fallimento. La Corte ha sottolineato come l’evidente inammissibilità dell’impugnazione configuri un profilo di colpa a carico del ricorrente, giustificando l’imposizione di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: prima di impugnare una sentenza, è fondamentale un’attenta analisi dei motivi ammessi dalla legge, specialmente quando si tratta di procedimenti originati dalla competenza del Giudice di Pace. Un ricorso basato su motivi non consentiti non solo non porterà alla riforma della decisione, ma causerà anche un significativo esborso economico.
Perché il ricorso contro la sentenza per lesioni personali è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, trattandosi di un reato di competenza del Giudice di Pace, i motivi per appellarsi in Cassazione sono limitati. Il motivo presentato, un “vizio della motivazione”, non rientra tra quelli espressamente consentiti dall’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale, come previsto dalla normativa specifica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente infondata.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza in Cassazione?
No. Come dimostra questa ordinanza, per le sentenze emesse in procedimenti di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione non può essere basato su un vizio di motivazione, ma solo su motivi più specifici e gravi previsti dalla legge (art. 606, comma 1, lett. a, b, c, c.p.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3196 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO il 07/04/2001
avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di lesioni personali;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio della motivazi posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell’imputato, non è consentito in sed di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 – bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, com lettere a), b) e c), cod. proc. pen.;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2024.