Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Nel complesso panorama della giustizia penale, la fase dell’impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, per essere efficace, un ricorso deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 2849/2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione formulata in modo non adeguato, evidenziando come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma possa anche comportare costi significativi per chi lo propone.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal G.u.p. del Tribunale. In seguito, la Corte d’Appello, riformando parzialmente la prima decisione, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminando di conseguenza la pena inflitta all’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la lamentela per la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva. Si tratta di una richiesta volta a convertire la pena del carcere in una misura alternativa, qualora ne sussistano i presupposti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno esaminato il ricorso e lo hanno liquidato in modo netto e definitivo: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se la sanzione sostitutiva fosse dovuta o meno), ma si ferma a un livello preliminare, constatando l’impossibilità di procedere all’esame della questione per un vizio intrinseco dell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in aggiunta, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella motivazione con cui ha respinto l’appello. Il motivo di ricorso è stato definito ‘del tutto genericamente’ formulato e, pertanto, ‘manifestamente infondato’.
I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già esplicitato, con una motivazione logica e priva di vizi, le ragioni per cui aveva deciso di non concedere la sanzione sostitutiva. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, si era limitato a lamentare la mancata concessione del beneficio senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni della corte territoriale. In altre parole, non ha spiegato perché il ragionamento del giudice di secondo grado fosse errato, limitandosi a riproporre una richiesta già respinta.
Questo vizio, noto come ‘genericità del motivo’, impedisce al giudice di legittimità di comprendere quale sia la critica puntuale mossa alla sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve individuare con precisione il punto della decisione che si ritiene sbagliato e spiegare in modo chiaro e argomentato le ragioni giuridiche di tale presunto errore. Una mera doglianza generale non è sufficiente.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione non è un semplice atto di dissenso, ma un’analisi critica e tecnica di un provvedimento giudiziario. Chi intende presentare ricorso, specialmente in Cassazione, deve strutturare i motivi in modo specifico, puntuale e argomentato.
La lezione pratica è chiara: un ricorso inammissibile non è un tentativo a vuoto, ma un errore procedurale con conseguenze economiche tangibili. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle ammende serve proprio a disincentivare impugnazioni superficiali o meramente dilatorie, che appesantiscono il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. Pertanto, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica che sappia valutare attentamente non solo le possibilità di successo nel merito, ma anche e soprattutto i requisiti di ammissibilità dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era formulato in modo del tutto generico e risultava manifestamente infondato, non contestando specificamente le argomentazioni logiche con cui il giudice di merito aveva già escluso la sanzione richiesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la censura mossa al provvedimento impugnato è vaga, non specifica e non individua in modo preciso l’errore di diritto o il vizio logico che si contesta. Si limita a esprimere un dissenso generale senza fornire un’argomentazione critica puntuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 31/01/2023 della Corte di appello di l’Aquila che, in riforma della sentenza in data 14/10/2021 del G.u.p. del Tribunale di L’Aquila, h riconosciuto circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ha rideterminato l pena inflittagli.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura la mancata applicazione della sanzione sostitutiva, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragio suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione dell’invocata sanzione sostitutiva di pena detentiva
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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La Presidente