Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Vizio di Motivazione
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, chiarendo i confini entro cui possono essere sollevati i vizi di motivazione. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: non basta lamentare genericamente un difetto nella sentenza impugnata, ma è necessario formulare censure specifiche, puntuali e pertinenti.
Il Caso in Esame
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Messina proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza. I motivi del ricorso vertevano, tra l’altro, su presunti vizi di motivazione, incongruenze logiche e sulla qualificazione giuridica della condotta, nonché sulla congruità della pena irrogata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi proposti fossero affetti da due vizi capitali. In primo luogo, uno dei motivi era caratterizzato da una ‘manifesta genericità’, poiché si limitava a denunciare vizi di motivazione senza specificarli concretamente in relazione alle argomentazioni della Corte territoriale. In secondo luogo, gli altri motivi non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici del merito con argomentazioni corrette e puntuali.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il giudizio di merito, svolto nei gradi precedenti, era immune da manifeste incongruenze logiche. La qualificazione della condotta era stata coerentemente argomentata sulla base di dati quantitativi e qualitativi della sostanza detenuta, valorizzando anche l’attività di trasporto per conto terzi. Allo stesso modo, la pena, sebbene superiore al minimo edittale, era stata puntualmente giustificata con considerazioni logiche e corrette. I giudici di legittimità hanno quindi concluso che il relativo giudizio di merito non poteva essere censurato in quella sede, poiché il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La genericità e la natura ripetitiva dei motivi hanno quindi precluso l’esame del merito, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione riafferma che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile presentare critiche che non siano una mera riproposizione di argomenti già vagliati, ma che individuino specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione qualificati). Un ricorso generico o che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: la manifesta genericità di uno dei motivi, che non specificava i vizi di motivazione lamentati, e il fatto che gli altri motivi riproponevano censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dai giudici di merito.
Cosa significa che i giudici di merito hanno già ‘adeguatamente vagliato’ le censure?
Significa che i giudici di primo e secondo grado hanno già analizzato e risposto in modo giuridicamente corretto e logico alle obiezioni difensive. La Corte di Cassazione non può riesaminare tali punti se la motivazione della sentenza precedente è coerente e priva di vizi evidenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5554  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse dì NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a dedurre, con il secondo m termini di manifesta genericità, asseriti vizi di motivazione non altrimenti precisati c al tenore delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale, mettendone in evidenza pretermessi, le incongruenze logiche e le ragioni di contraddittorietà, per altro verso, due motivi replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongr logiche in relazione alla qualificazione della condotta ( coerentemente esclusa all rilevate dati quantitativo e quantitativo della sostanza detenuta vieppiù valorizzat dell’attività di trasporto per conto terzi resa) e alla pena irrogata, puntualmente gi relativo discostarsi al minimo edittale, con considerazioni logiche e corrette che r il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce dì cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.