Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Un errore comune, che porta a conseguenze severe, è la presentazione di un ricorso inammissibile per genericità. L’ordinanza n. 34836 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di motivi specifici condanni un’impugnazione al fallimento, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la Corte ha respinto il ricorso e quali lezioni pratiche se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: un presunto errore di fatto ai sensi dell’art. 47 del codice penale. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso presentato semplicemente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la conferma definitiva della sentenza della Corte d’Appello e la condanna del ricorrente a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una ragione principale: la totale genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno evidenziato diversi profili di criticità:
1. Mancanza di Critiche Specifiche: Il ricorso non individuava in modo chiaro e puntuale quali fossero i rilievi critici rivolti alla sentenza impugnata. Invece di contestare specifici passaggi o errori logico-giuridici della motivazione, si limitava a una critica generale.
2. Tentativo di Rivalutazione del Merito: Le argomentazioni difensive non miravano a evidenziare violazioni di legge o difetti di motivazione (unici vizi sindacabili in Cassazione), ma puntavano a sollecitare un “improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello”. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
3. Reiterazione di Censure Già Respinte: Il ricorso si limitava a riproporre, in gran parte, le stesse censure che erano già state sollevate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Corte di Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ripetere argomenti già vagliati.
La Corte ha inoltre sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse, al contrario, ben motivata, “lineare e adeguata”, e basata su un’analisi “completa e approfondita” delle risultanze processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. La presentazione di un ricorso inammissibile non è solo inutile, ma anche dannosa. Le lezioni da trarre sono chiare:
* La specificità è essenziale: Ogni motivo di ricorso deve indicare con precisione la violazione di legge o il vizio di motivazione che si intende denunciare, collegandolo a specifici passaggi della sentenza impugnata.
* La Cassazione non è un terzo grado di merito: Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici precedenti.
* Le conseguenze economiche sono concrete: La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro.
In definitiva, per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere un atto tecnicamente ineccepibile, focalizzato esclusivamente sui vizi di legittimità e non una generica lamentela contro una decisione sgradita.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico. Non individuava critiche specifiche alla sentenza impugnata, ma mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti, compito precluso alla Corte di Cassazione, e si limitava a ripetere censure già respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente ripetere in Cassazione le stesse argomentazioni già presentate in appello?
No, l’ordinanza chiarisce che la semplice reiterazione di censure già sollevate e ritenute infondate dal giudice precedente, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della sentenza, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso -con cui si assume la configurabilità di un errore ex art. 47 cod. pen.- risulta del tutto generico, tale da non consentire l’individuazione dei rilievi critici rivolti alla sentenza impugnata. L’un argomentazione difensiva, invero, non è volta a evidenziare violakioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.