Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione formulata in modo vago può essere dichiarata inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti a un esito negativo, sottolineando l’importanza di rispettare i requisiti formali. Il concetto di ricorso inammissibile è centrale per comprendere come il sistema giudiziario filtri le impugnazioni che non possono essere esaminate nel merito.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, dell’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto escludere la sua responsabilità penale, o quantomeno l’applicazione di una sanzione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se esistesse o meno una causa di non punibilità), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di forma e contenuto dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Generico?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato ai sensi dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a denunciare un’omessa valutazione in modo astratto, senza indicare quali elementi concreti la Corte d’Appello avrebbe trascurato e perché questi sarebbero stati decisivi. In sostanza, mancava un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, impedendo ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha qualificato come manifestamente infondata la generica denuncia di omessa motivazione. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: quando una sentenza afferma la responsabilità penale di un imputato, nega implicitamente l’esistenza di qualsiasi causa di non punibilità (previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale). Non è necessario che il giudice elenchi e confuti esplicitamente ogni possibile causa di esclusione della pena; l’affermazione di colpevolezza, se logicamente motivata, è sufficiente a considerare superata ogni questione di questo tipo, a meno che non sia stata sollevata con motivi specifici e pertinenti.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche e Conseguenze Economiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non basta lamentare un errore, bisogna dimostrarlo con precisione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche tangibili. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Per avere una possibilità di successo, ogni ricorso deve essere autosufficiente, dettagliato e strettamente ancorato agli atti processuali e alla motivazione del provvedimento che si intende contestare.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile” per genericità?
Significa che l’atto di impugnazione non soddisfa i requisiti di legge perché è formulato in modo vago e non specifica chiaramente gli errori contestati nella sentenza precedente, impedendo al giudice di esaminare la questione nel merito, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Se una sentenza di condanna non menziona una causa di non punibilità, significa che non è stata valutata?
No. Secondo la Corte, l’affermazione della responsabilità penale di un imputato implica una negazione dell’esistenza di cause di non punibilità (come quelle indicate nell’art. 129 cod. proc. pen.). Pertanto, una generica denuncia di omessa motivazione su questo punto è infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’omessa valutazione circa l’eventuale esistenza di una causa di non punibilità è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza della -generica- denuncia di omessa motivazione, atteso che l’esistenza di alcuna delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve intendersi evidentemente negata con l’affermazione di responsabilità;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.