Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione è troppo generica?
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi possa portare non solo al rigetto, ma anche a ulteriori sanzioni. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza della specificità e della chiarezza nella redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato era stato ritenuto responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, tra cui quattro delitti di furto, un tentato furto e un episodio di ricettazione. Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
Il motivo di ricorso sollevato dall’imputato lamentava un presunto ‘vizio motivazionale’ sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sia in relazione all’eccessività della pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio). Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Suprema Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era completamente generico e indeterminato. In pratica, il ricorrente si era limitato a contestare la sentenza senza però specificare quali fossero, nel concreto, gli errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello. Questo approccio viola palesemente i requisiti stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare. Un ricorso è generico quando non consente al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello considerata ‘logicamente corretta’, il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. In assenza di tali elementi, il giudice non può esercitare il proprio sindacato, ovvero non può verificare la fondatezza delle critiche. L’atto di impugnazione si riduce così a una mera formula di stile, priva di contenuto sostanziale, e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un semplice atto di dissenso, ma un’articolata critica tecnica che deve essere supportata da argomentazioni chiare e specifiche. Un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini della difesa, ma si trasforma in un costo aggiuntivo per chi lo propone.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando gli elementi specifici a fondamento della censura contro la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa critica la Corte di Cassazione all’atto di impugnazione presentato?
La Corte critica il fatto che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta, il ricorso non ha indicato gli elementi specifici alla base della censura, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CRAIOVA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dél 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza dell Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di quattro delitti di delitto di furto tentato ed uno di ricettazione;
considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricor denunzia il vizio motivazionale in ordine all’affermazione della pen responsabilità dell’imputato e all’eccessività del trattamento sanzionato generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’ar comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono a base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore de assa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024