Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente sollevava diverse doglianze, tra cui una presunta nullità della sentenza per un’omissione formale e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato dalla Corte di Cassazione come carente dei requisiti essenziali per poter essere esaminato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato come l’atto presentato fosse, in larga parte, una semplice riproduzione delle argomentazioni già esposte di fronte alla Corte d’Appello, senza un reale confronto con le ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di tre punti cardine:
1. Genericità e Mancanza di Specificità: Il cuore della pronuncia risiede nella violazione degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. La Cassazione ha definito il ricorso come una mera riproduzione dei ‘cahiers de doléances’ (quaderni di lamentele) già sottoposti al giudice dell’appello. Un ricorso per essere ammissibile deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, spiegando perché le argomentazioni del giudice di merito siano errate. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, ignorando la risposta già fornita, trasforma il ricorso in un atto generico e, pertanto, inammissibile.
2. Irrilevanza del Vizio Formale: Riguardo alla doglianza relativa a una ‘mera dimenticanza’ nella sentenza (come l’indicazione di un difensore), i giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., un vizio del genere non determina la nullità della sentenza se non viene dimostrato un concreto pregiudizio per la parte o il suo difensore. Nel caso di specie, tale pregiudizio non è stato né allegato né provato.
3. Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto: La Corte ha ritenuto implicitamente respinta, ma correttamente, la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La motivazione della Corte d’Appello aveva evidenziato la ‘pervicacia’ della condotta, la ‘gravità del danno’ e lo status di ‘pluripregiudicato’ dell’imputato. Questi elementi, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sono stati considerati concetti ‘incompatibili’ con l’inquadramento del fatto in termini di particolare tenuità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza cruciale della tecnica redazionale nel processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche costi aggiuntivi per l’assistito. La decisione insegna che l’impugnazione non è una semplice riproposizione delle proprie ragioni, ma un dialogo critico con la decisione del giudice precedente. È necessario smontare punto per punto la motivazione avversa, evidenziandone le presunte fallacie logiche o gli errori di diritto. In assenza di questo confronto specifico, il ricorso è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando si limita a riprodurre le stesse lamentele presentate in appello senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così il requisito di specificità previsto dall’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Una dimenticanza formale, come l’omessa indicazione di un difensore, rende nulla una sentenza?
No, secondo la Corte, una mera dimenticanza formale non incide sulla validità della sentenza se non viene dimostrato un concreto pregiudizio per la parte o per il suo difensore, come stabilito dall’art. 546 del codice di procedura penale.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è stata negata perché la condotta è stata giudicata grave e caratterizzata da pervicacia, e l’imputato era un pluripregiudicato. Questi elementi sono stati ritenuti incompatibili con il concetto di ‘particolare tenuità’ del fatto, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32826 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udi a la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico poiché, a fronte di quella che è una mera dimenticanza (indicazione di uno dei difensori), che non incide sulla validità della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), non si evidenzia quale sia stato il pregiudizio per la parte o per il suo difensore, avendo la Corte risposto puntualmente alle doglianze dell’atto di appello;
considerato che nel resto il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art lett. c) c.p.p., costituendo la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua ai motivi confermando la affermazione di responsabilità dell’imputato (in questa sede in vero non più contestata) e confermando altresì il trattamento sanzionatorio in tutte le sue articolazioni circostanziali, dovendosi ritenere altresì implicitamente respinta la doglianza attinente alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., alla luce della accentazione della condotta in termini di pervicacia e gravità /del danno, e dell’imputato quale pluripregiudicato, concetti incompatibili con l’inquadramento del fatto in termini di particolare tenuità, tanto sul piano oggettivo che soggettivo;
ritenuto che la motivazione sia del tutto congrua, sì da escludere ogni ingerenza da parte della Corte nella discrezionalità riservata al giudice del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.