Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2013 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 marzo 2013 il Tribunale di Velletri – per quanto di specifico interesse in questa sede – ha condannato NOME alla pena d euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116 d.lgs. 30 ap 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendo l’assoluzione per non avere commesso il fatto, ovvero ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da viz logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabil dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianz in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore