Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è un atto destinato a non essere esaminato nel merito, con conseguenze significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una generica richiesta di riforma della sentenza.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva condannato un imputato al pagamento di un’ammenda di 3.000,00 euro per una violazione prevista dall’articolo 116 del Codice della Strada. Non accettando la decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, con formula dubitativa.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, il motivo presentato non era deducibile in sede di legittimità. In altre parole, la richiesta avanzata non rientrava tra quelle che la Cassazione è chiamata a valutare.
Genericità e Aspecificità: I Vizi Fatali del Ricorso
Il cuore del problema risiedeva nella natura del motivo di ricorso. La Corte ha rilevato che l’atto era del tutto generico e aspecifico. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della sentenza di primo grado, il ricorrente si era limitato a una richiesta di assoluzione senza articolare specifiche ragioni di fatto e di diritto. Questo mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata ha reso l’impugnazione un guscio vuoto, incapace di innescare una vera revisione critica da parte della Corte.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato a Fallire
La motivazione della Corte è un monito per ogni difensore. I giudici di merito avevano, secondo la Cassazione, ben rappresentato e giustificato le ragioni della condanna, con un’argomentazione immune da vizi logico-giuridici. Un ricorso efficace non può ignorare questo impianto argomentativo; deve, al contrario, individuarne le presunte falle, le contraddizioni o gli errori di diritto, e argomentare in modo puntuale. Limitarsi a riproporre una tesi difensiva già respinta, senza criticare specificamente il ragionamento del giudice che l’ha disattesa, equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché non assolve alla sua funzione critica e dialettica.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. La legge prevede, in questi casi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha anche condannato l’imputato a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria aggiuntiva serve a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna originaria, ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente, sottolineando l’importanza di affrontare il processo di impugnazione con serietà, rigore e, soprattutto, specificità.
Per quale motivo il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente generico e aspecifico. Il ricorrente non ha puntualizzato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che il motivo non identifica con precisione gli errori o le mancanze della sentenza che si intende impugnare. Invece di criticare specifici passaggi della motivazione del giudice, si limita a una richiesta generica di riforma, senza fornire argomenti puntuali che la sostengano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 17/05/1983
avverso la sentenza del 26/03/2013 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 marzo 2013 il Tribunale di Velletri – per quanto di specifico interesse in questa sede – ha condannato NOME alla pena d euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116 d.lgs. 30 ap 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendo l’assoluzione per non avere commesso il fatto, ovvero ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da viz logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabil dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianz in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore