Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità degli Atti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché totalmente generico, ribadendo un principio fondamentale: per criticare una decisione giudiziaria, non basta dissentire, ma è necessario formulare censure specifiche e circostanziate. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere le ragioni dietro la decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa dell’imputato aveva impugnato la decisione di secondo grado, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto focale del gravame riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le Carenze dell’Atto di Impugnazione
Il motivo che ha portato alla declaratoria di inammissibilità risiede nella struttura stessa dell’atto di ricorso. Secondo la Suprema Corte, l’impugnazione era “del tutto generica”. Pur contestando la decisione della Corte d’Appello, la difesa non aveva indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto sostenere la critica. In altre parole, si è limitata a esprimere un dissenso senza spiegare perché la motivazione del giudice di secondo grado fosse errata o illogica, non permettendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il Principio di Diritto: perché il ricorso inammissibile è stato respinto?
La decisione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un ricorso inammissibile è tale proprio quando manca di questa specificità. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già respinto l’identico motivo con argomenti logici e giuridici congrui. Il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con quella motivazione, smontandola punto per punto, e non limitarsi a riproporre la stessa doglianza in modo astratto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione è chiara: la genericità dell’atto ha impedito alla Corte stessa di svolgere la sua funzione di controllo. Non sono stati forniti elementi concreti su cui basare la censura, rendendo di fatto impossibile una valutazione nel merito. La condotta processuale del ricorrente ha quindi portato a una decisione che non entra nel vivo della questione, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un confronto diretto con le motivazioni del provvedimento che si intende contestare. La semplice riproposizione di lamentele generiche non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto della contestazione nel ricorso?
Il ricorrente contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato – che peraltro ha respinto, con argomenti logici e giuridici congrui l’unico motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente