Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Sanzioni Secondo la Cassazione
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma può comportare serie conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando i contorni della genericità dei motivi come causa di inammissibilità e le relative sanzioni.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva confermato una condanna del Tribunale di Crotone. La condanna riguardava un reato previsto dall’articolo 95 del DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia). Il ricorrente, ritenendo la decisione ingiusta, ha lamentato una violazione di legge e un vizio motivazionale in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale.
I motivi del ricorso inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati erano caratterizzati da una profonda genericità. Il ricorrente, infatti, non aveva sviluppato una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere un confronto diretto con la decisione che si contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In questo caso, mancava una “analisi censoria” degli argomenti che avevano fondato il giudizio di responsabilità, rendendo l’impugnazione un mero atto di dissenso, privo della necessaria struttura tecnica richiesta dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato in giurisprudenza. Il ragionamento del giudice di secondo grado è stato ritenuto coerente con le risultanze processuali e privo di evidenti illogicità o contraddizioni. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a contestare genericamente la valutazione delle prove. Deve, invece, individuare con precisione il vizio della sentenza. Poiché i motivi del ricorrente erano vaghi e non strutturati come una critica circostanziata, sono stati giudicati inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha attivato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, quando un ricorso è inammissibile e non vi è prova di un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo deve essere condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la Corte ha quantificato tale sanzione in tremila euro. Questa decisione ribadisce un importante monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, poiché un’impugnazione superficiale o temeraria comporta costi significativi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e mancavano di un’analisi specifica degli elementi che avevano fondato il giudizio di responsabilità.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 95 del DPR 115/2002, che rientra nel Testo Unico sulle spese di giustizia.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.0TRANTO NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva condanNOME alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art.95 DPR 115/2002.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità –
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024
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