Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 18/10/1985
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,
dall’art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di
legittimità (cfr. Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021,, COGNOME, Rv. 280615
– 01; Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265820 – 01), secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, ai fini della concessione della
circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l’entità del danno dev’essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé, mentre
quello subiettivo e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo,
da solo, non appaia decisivo;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla esclusione dell’attenuante in ragione della consistenza del danno patrimoniale);
considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale è generico e ripetitivo, considerato che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (cfr. pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena, peraltro di poco superiore al minimo edittale solo in relazione alla pecuniaria, nonché sull’esclusione delle generiche, anche in ragione della negativa capacità a delinquere del reo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, i1
, 23 maggio 2025.