Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando i Motivi Sono Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Quando i motivi sono vaghi o si limitano a ripetere argomenti già discussi e respinti, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, delineando i confini tra un’impugnazione fondata e una destinata al fallimento.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’individuo, tramite il suo legale, ha sollevato questioni relative alla recidiva, al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti e, in generale, al trattamento sanzionatorio ricevuto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato una debolezza fondamentale nell’impostazione del ricorso, che ne ha pregiudicato l’esito fin dall’inizio.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile: Genericità e Ripetitività
La Suprema Corte ha stabilito che l’impugnazione era inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, i motivi presentati erano caratterizzati da una profonda genericità. Invece di contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, il ricorrente si è limitato a esprimere un “generico dissenso” rispetto alla decisione dei giudici di merito. Questo approccio non è sufficiente per attivare un riesame in sede di legittimità.
In secondo luogo, il ricorso reiterava profili di censura che erano già stati ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale. La Cassazione ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già affrontato le questioni della recidiva e del trattamento sanzionatorio con “corretti argomenti giuridici”, come si evinceva dalle pagine della sentenza impugnata. Riproporre le stesse identiche doglianze senza introdurre nuovi e pertinenti elementi di critica trasforma il ricorso in un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Frivolo
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma della condanna, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la Corte ha anche inflitto al ricorrente il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una critica generica o a una riproposizione di questioni di fatto già decise nei gradi di merito. L’inammissibilità scatta quando l’atto di impugnazione non riesce a dialogare criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a manifestare un dissenso astratto. La condanna alla sanzione pecuniaria si giustifica, inoltre, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186/2000), che riconosce la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva di serie possibilità di accoglimento, abusando così dello strumento processuale.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su precise violazioni di legge o vizi di motivazione. Evitare la genericità e la mera ripetizione di argomenti già vagliati è essenziale non solo per avere una possibilità di successo, ma anche per scongiurare conseguenze economiche negative. La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per chi non rispetta i limiti e la funzione del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano generici, esprimevano un mero dissenso verso la decisione impugnata e si limitavano a ripetere argomentazioni già valutate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Su quale principio si basa la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende?
Si basa sul principio, affermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi propone un ricorso senza fondamento agisce con colpa, determinando la causa di inammissibilità e abusando dello strumento processuale, giustificando così una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 19/03/1988
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi volti ad esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata, reiterando profili di censura in merito alla recid al bilanciamento tra circostanze ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 sentenza impugnata), ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.