Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti processuali, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta della mancanza di specificità. In un mondo legale dove la forma è sostanza, comprendere i requisiti essenziali di un atto di impugnazione è cruciale per evitare una pronuncia sfavorevole che impedisce persino la discussione nel merito delle proprie ragioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’atto di impugnazione, giunto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, mirava a contestare la decisione di secondo grado, lamentando un vizio di motivazione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è entrato nel vivo delle questioni sollevate, fermandosi a un gradino prima: l’analisi dei requisiti formali del ricorso stesso.
La Decisione della Corte e la Specificità del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella genericità e indeterminatezza dell’unico motivo presentato. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Funzione Critica dell’Impugnazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine del diritto processuale: la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una “critica argomentata” avverso il provvedimento che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario un confronto puntuale e dettagliato con le argomentazioni della sentenza impugnata. L’atto di appello o di ricorso deve consentire al giudice superiore di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e per quali specifiche ragioni, individuando gli errori di diritto o di fatto che si assumono commessi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla constatazione che il ricorrente, a fronte di una motivazione “congrue e non illogiche” da parte della Corte d’Appello, non ha saputo indicare gli elementi specifici a base della sua censura. In pratica, il ricorso non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Per rafforzare questa posizione, la Corte ha richiamato un precedente consolidato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), secondo cui “contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”.
La mancanza di questo confronto rende l’atto processuale non idoneo a raggiungere il suo scopo, trasformandolo in un esercizio sterile che non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche concrete per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Per evitare tale esito, è indispensabile che ogni motivo di ricorso sia formulato con chiarezza, precisione e, soprattutto, che si confronti analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando in modo inequivocabile i vizi che si intendono denunciare.
Quando un ricorso viene considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ovvero non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Qual è la funzione essenziale di un atto di impugnazione secondo la Corte di Cassazione?
La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Deve consistere in un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione contestata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che il merito della questione venga esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 17/03/1975
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione posta a base del decisum della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di congrue e non illogiche argomentazioni con cui la Corte ha disatteso le doglianze prospettate con l’atto di appello (si vedano in particolare le pagg. 2-5 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.