Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore formale. Un’impugnazione vaga e generica rischia di essere respinta prima ancora di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità comporti non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori sanzioni economiche. Questo caso evidenzia l’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino scrupolosamente i requisiti imposti dal codice di procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, condannato per il reato previsto dall’art. 633 del codice penale, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio della genericità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’impugnazione era priva dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorso si limitava a contestare la motivazione della sentenza impugnata senza però indicare quali fossero gli elementi specifici su cui si basava la censura. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non ha fornito gli strumenti necessari al giudice di legittimità per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In altre parole, la critica era talmente vaga da non permettere alla Corte di Cassazione di comprendere quali parti della sentenza fossero contestate e perché. Questa indeterminatezza ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale. Per chi redige un ricorso, è cruciale non limitarsi a una critica generica della sentenza, ma è necessario “smontare” la decisione punto per punto, evidenziando le presunte violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggiungere ulteriori oneri economici a carico dell’imputato. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e dettagliato nella stesura degli atti processuali.
Cosa significa quando un ricorso è definito ‘generico’?
Secondo la Corte, un ricorso è ‘generico’ quando non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura formulata contro la sentenza impugnata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quale norma è stata violata dal ricorrente in questo caso?
Il ricorrente ha violato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone di enunciare specificamente i motivi dell’impugnazione, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 633 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME GLYPH