Ricorso inammissibile: quando la genericità vanifica l’appello
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnando la fine del percorso di impugnazione senza che la questione venga nemmeno esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di ricorso, specialmente se scollegato dalla realtà della sentenza impugnata, porti inevitabilmente a questa conclusione. Il caso in esame riguarda un imputato che lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius, nonostante la Corte d’Appello avesse di fatto ridotto la sua pena.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado a due anni e due mesi di reclusione. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva appello. La Corte d’Appello, riesaminando il caso, riformava la sentenza di primo grado e riduceva la pena a un anno e dieci mesi di reclusione. Nonostante questo esito più favorevole, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione del divieto di peggioramento della sua condizione processuale (reformatio in peius).
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto fondamentale nel diritto processuale: la genericità del motivo addotto. I giudici supremi hanno evidenziato come il ricorrente avesse sollevato la questione della reformatio in peius senza alcun confronto critico con le motivazioni della sentenza di appello, le quali dimostravano chiaramente un trattamento sanzionatorio più mite e non peggiorativo.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto, ma è necessario dimostrare come quel principio sia stato violato nel caso concreto, argomentando in modo puntuale contro le ragioni esposte dal giudice del grado precedente.
Nel caso specifico, l’imputato ha ignorato completamente il fatto che la Corte d’Appello avesse ridotto la pena. La sua censura sul divieto di reformatio in peius risultava quindi astratta, pretestuosa e totalmente scollegata dal contenuto effettivo della sentenza impugnata. Questa mancanza di confronto diretto con le pagine 5 e 6 della decisione di secondo grado, dove veniva spiegata la riduzione della pena, ha reso il motivo del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio cardine della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo attraverso una critica ragionata e pertinente, non con affermazioni generiche. L’esito del ricorso inammissibile comporta per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio di critica giuridica, non un tentativo vacuo di prolungare i tempi del processo.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con gli argomenti e le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni senza un’analisi critica della decisione del giudice precedente.
Cos’è il divieto di reformatio in peius e perché è stato citato a sproposito in questo caso?
È il principio che impedisce al giudice d’appello di peggiorare la condanna dell’imputato se solo lui ha presentato appello. In questo caso è stato citato a sproposito perché la Corte d’Appello aveva di fatto ridotto la pena da due anni e due mesi a un anno e dieci mesi, quindi migliorando la posizione dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10807 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 08/01/1997
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 97/ RG 35265
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità in quan censura il divieto di reformatio in peius senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 5 e 6 della sentenza impugnata che ha drasticamente ridot trattamento sanzionatorio da due anni e due mesi di reclusione, come stab dal giudice di primo grado, ad un anno e dieci mesi di reclusione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa cieiie ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
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