Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero 20955 del 2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un detenuto che, dopo essersi visto negare le misure alternative alla detenzione dal Tribunale di Sorveglianza, ha impugnato tale decisione davanti alla Suprema Corte. L’esito, tuttavia, non è stato quello sperato, culminando in una dichiarazione di inammissibilità con relative conseguenze economiche. Analizziamo i dettagli della vicenda per comprendere i principi giuridici applicati.
I Fatti di Causa
Un soggetto, detenuto in esecuzione di una pena cumulata, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere una misura alternativa, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la richiesta. La ragione del diniego era fondata su una circostanza specifica: nei confronti del condannato era divenuto esecutivo un altro titolo di pena, per il quale egli si trovava precedentemente in stato di libertà sospesa. Di conseguenza, il Tribunale riteneva necessario che il soggetto, avendo da poco assunto lo status di condannato definitivo, fosse inserito in un percorso trattamentale e rieducativo prima di poter valutare l’accesso a benefici esterni al carcere.
La Decisione della Corte e le conseguenze del ricorso inammissibile
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale di tale decisione risiede nella “genericità” delle deduzioni presentate. Il ricorrente, infatti, si era limitato a un’osservazione generica, ossia il fatto di essere detenuto da oltre due anni, senza però contestare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche su cui si fondava la decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Questa mancanza di specificità ha impedito al ricorso di superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha stabilito che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era “adeguata e non manifestamente illogica”, e il ricorso non presentava elementi validi per metterla in discussione.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si articola su due punti fondamentali. In primo luogo, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti del caso, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del giudice precedente. Un ricorso che non solleva specifiche censure di legittimità, ma si limita a riproporre doglianze generiche, non può essere accolto. Nel caso di specie, il semplice riferimento alla durata della detenzione non era sufficiente a confutare la necessità, evidenziata dal Tribunale, di un percorso trattamentale intramurario legato alla nuova posizione giuridica del condannato.
In secondo luogo, la dichiarazione di ricorso inammissibile comporta automaticamente due conseguenze economiche per il ricorrente, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più onerosa, è il versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna un provvedimento giurisdizionale ha l’onere di articolare critiche precise e pertinenti, attaccando il ragionamento del giudice e non limitandosi a esporre lamentele generali. Un ricorso inammissibile non solo è uno strumento inefficace per la difesa dei propri diritti, ma si trasforma in un boomerang economico per chi lo propone. La decisione sottolinea quindi l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Corte di Cassazione, evitando iniziative giudiziarie destinate a un inevitabile fallimento e a ulteriori oneri finanziari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente si è limitato a osservare di essere detenuto da oltre due anni, senza muovere critiche specifiche e argomentate contro la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era la motivazione del Tribunale di Sorveglianza per negare le misure alternative?
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato le misure alternative ritenendo necessario che il condannato, nei cui confronti era divenuto esecutivo un nuovo titolo di pena, fosse inserito in attività trattamentali finalizzate alla rieducazione prima di poter accedere a benefici esterni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20955 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le istanze di misure alternative dell’affidamenItin pro o della detenzione domiciliare avanzate da NOME COGNOME– ristretto in espiazione di pen relativamente ad un cumulo del 05/05/2023- osservando come l’istanza fosse stata avanzata quando nei confronti del reo era divenuto esecutivo altro titolo per il quale il era libero in sospensione; il Tribunale ha quindi ritenuto necessario che il COGNOME, aven assunto solo di recente la posizione di definitivo, venga inserito in attività trattam finalizzate alla rieducazione;
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, quanto articola deduzioni evidentemente generiche, limitandosi ad osservare come il COGNOME sia detenuto da oltre due anni;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024