Ricorso inammissibile: Quando la genericità costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, per essere esaminato, l’atto deve rispettare requisiti stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile per genericità dei motivi, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico per l’imputato. Analizziamo come e perché.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste nei confronti di un’imputata, ritenuta responsabile di un reato connesso alla simulazione di un sinistro stradale e a una falsa testimonianza. L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei fatti, la ricostruzione della vicenda e l’apprezzamento del materiale probatorio da parte dei giudici di merito. Inoltre, si doleva della determinazione della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dalla ricorrente non erano idonei a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, la cui analisi è fondamentale per comprendere la portata della pronuncia.
La Genericità dei Motivi del Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella ‘genericità’ dei motivi. La Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa erano astratte e non si confrontavano puntualmente con la motivazione della sentenza d’appello. Invece di evidenziare vizi logici o violazioni di legge, il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove. Questo tipo di doglianza è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può rivalutare il merito della vicenda, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
L’Autonomia e la Coerenza della Motivazione d’Appello
I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici. Il ragionamento dei giudici di secondo grado era basato su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili. La Cassazione ha quindi confermato la validità del percorso argomentativo che aveva portato alla condanna, respingendo l’idea che vi fosse un ‘contrasto di giudicati’ con la precedente assoluzione di un’altra persona coinvolta, poiché quella decisione era scaturita proprio dalla falsa testimonianza resa dall’attuale ricorrente.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che il ricorrente, il cui atto viene giudicato inammissibile, debba essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto equa la somma di 3.000 euro, tenuto conto della natura delle questioni sollevate, di fatto pretestuose.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e mirato a censurare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata. Proporre un ricorso inammissibile perché generico e volto a una semplice rilettura dei fatti non solo è inutile ai fini di una riforma della condanna, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La decisione serve da monito sulla necessità di un’attenta valutazione preliminare prima di adire la Suprema Corte, per evitare che l’ultimo strumento di difesa si trasformi in un’ulteriore sanzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici. Essi non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza d’appello, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché la richiesta di condanna alle spese presentata dalla parte civile è stata respinta?
La Corte ha respinto la richiesta perché ha ritenuto che l’attività svolta dalla parte civile nel procedimento (la presentazione di una memoria) fosse a sua volta generica e non costituisse un’effettiva attività difensiva volta a contrastare le pretese dell’imputato, requisito necessario per ottenere la rifusione delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Trieste, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive, sia in punto di falsità del sinistro stradale e sia in punto di determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso investono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, e dunque profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, avendo anche escluso il contrasto di giudicati rispetto all’assoluzione della COGNOME (la persona falsamente indicata come vittima di un investimento) conseguente alla falsa testimonianza resa dalla COGNOME nel procedimento a carico della predetta;
ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.