Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità nel Patteggiamento
Quando si impugna una sentenza di patteggiamento, non è sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione. È necessario indicare con precisione le ragioni che avrebbero dovuto portare a un esito diverso. Questa è la lezione che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio per la genericità dei motivi addotti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Due imputati, dopo aver concordato la pena tramite il rito del patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale. Nel loro unico motivo di impugnazione, sostenevano che il giudice di merito avesse omesso di motivare riguardo alla possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, i ricorrenti lamentavano che il giudice avesse applicato la pena concordata senza prima verificare attentamente se vi fossero elementi evidenti per una loro completa assoluzione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, specialmente in relazione al rito del patteggiamento.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il punto centrale della pronuncia è che un’impugnazione non può limitarsi a una critica astratta e generica. Per essere valida, deve indicare in modo specifico le ragioni concrete che il giudice avrebbe dovuto considerare. Contestare l’assenza di motivazione sulle cause di proscioglimento senza specificare quali elementi di prova o quali circostanze avrebbero dovuto condurre all’assoluzione, rende il motivo del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che, nel contesto del giudizio definito con patteggiamento, l’onere dell’imputato che impugna la sentenza è particolarmente stringente. Secondo l’orientamento costante, è inammissibile per genericità l’impugnazione che si limita a lamentare la mancata verifica di cause di non punibilità senza accompagnare tale censura con l’indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento.
Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a contestare un vizio di motivazione in modo vago, senza fornire alcun elemento concreto che potesse far dubitare della loro colpevolezza o suggerire l’esistenza di una causa di proscioglimento. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte valutare nel merito la doglianza, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che dimostrino una colpa incolpevole nel proporre il ricorso, la Corte ha condannato ciascun ricorrente a versare una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi intende contestare una sentenza, anche quella derivante da un patteggiamento, deve farlo con argomenti precisi e circostanziati. Una critica generica non solo è inefficace, ma espone anche a significative conseguenze economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando l’omessa verifica delle cause di proscioglimento?
Sì, è possibile, ma il ricorso deve essere specifico. Non è sufficiente contestare genericamente la mancata verifica, ma bisogna indicare con precisione quali elementi o ragioni concrete il giudice avrebbe dovuto considerare per giungere a un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile in questi casi?
Un motivo è considerato generico quando si limita a denunciare un vizio di motivazione in astratto, senza fornire indicazioni specifiche sulle ragioni fattuali o giuridiche che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa. Nel caso di specie, la semplice affermazione che il giudice non ha verificato le cause di proscioglimento, senza specificare quali, è stata ritenuta generica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, il giudice può condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 12/12/1985
NOME COGNOME nato il 08/04/1984
avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA
dato a (so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 21 maggio 2024 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed 12.600 di multa ed ha aumentato di mesi 4 la pena inflitta precedentemente ad NOME con la sentenza n. 894 del 2020 emessa dal medesimo Ufficio avendoli ritenuti colpevoli dei reati ascritti;
che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenutd con distinti ricorsi di medesimo contenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano il vizio di motivazione con riferimento all’omessa pronuncia circa la sussistenza di eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
10 ,40 Considerato che it, ricorsa 4 inammissibild;
che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250);
che nel caso di specie i ricorrenti non hanno indicato alcuna eventuale causa di proscioglimento limitandosi a contestare genericamente il vizio di motivazione;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
Il Consigliere es ensore
il Presidente