Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Con la recente ordinanza n. 14987/2025, la Suprema Corte ha offerto un chiaro esempio di come la genericità e il mancato rispetto dei presupposti di legge conducano a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, pena l’immediato rigetto dell’istanza e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Como. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di primo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi relativi alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, nota come de plano, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità viene adottata quando l’inammissibilità appare manifesta, consentendo una decisione rapida senza la necessità di un’udienza pubblica.
L’esito è stato netto: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Giuridiche della Inammissibilità
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali previsti dal codice di procedura penale:
1. Genericità del Ricorso: Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura generica delle doglianze sollevate. Il ricorso non specificava in modo chiaro e puntuale quali fossero gli errori di diritto commessi dal giudice di merito, limitandosi a contestazioni vaghe. La legge processuale, al contrario, esige che i motivi di ricorso siano specifici, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2. Violazione dei Limiti di Legge: Il secondo, e altrettanto decisivo, motivo è che l’impugnazione è stata proposta al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma pone dei paletti precisi ai motivi per cui si può ricorrere in Cassazione dopo determinate procedure, e il ricorso in esame non rientrava in tali casistiche.
La combinazione di questi due vizi ha reso l’impugnazione priva dei requisiti minimi per poter essere esaminata nel merito, conducendo inevitabilmente alla sua reiezione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione non può essere un atto generico di dissenso verso una sentenza, ma deve costituire un’analisi tecnica e rigorosa, fondata su specifici vizi di legittimità e nel pieno rispetto dei limiti procedurali. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Questa decisione, pertanto, rafforza il principio secondo cui l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato a un’osservanza scrupolosa delle regole processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per due motivi principali: era generico nelle sue contestazioni e veniva proposto per ragioni non contemplate dai casi specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Cosa significa che il ricorso è stato deciso “de plano”?
Significa che la Corte di Cassazione ha preso la sua decisione basandosi esclusivamente sugli atti scritti, senza la necessità di tenere un’udienza formale. Questa procedura accelerata è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per i casi in cui l’inammissibilità appare manifesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14987 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1996
avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di COMO
Lato avviso
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93-5e,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 41058/24 El Habti
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337
applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in realtà sostenendo la insussistenza degli element
e soggettivo del fatto;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualific con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del c
imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n.
17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME
272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato (peraltro quale insussistenza degli costitutivi del reato, al di là dell’intitolazione formale) non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e d somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025