Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di COMO
Lato avviso
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93-5e,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 41058/24 El Habti
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337
applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in realtà sostenendo la insussistenza degli element
e soggettivo del fatto;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualific con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del c
imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n.
17/04/2019, NOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME
- e che nel caso di specie il vizio denunziato (peraltro quale insussistenza degli costitutivi del reato, al di là dell’intitolazione formale) non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e d somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025