Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge per Genericità
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia per ottenere una revisione del caso. È necessario che il ricorso soddisfi precisi requisiti di legge, altrimenti rischia di essere dichiarato un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei motivi che portano a questa drastica, ma necessaria, decisione, sottolineando l’importanza della specificità e del fondamento fattuale delle censure mosse.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un cittadino straniero avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente basava le sue doglianze su due punti principali. In primo luogo, sosteneva l’inosservanza di una norma processuale relativa all’improcedibilità dell’azione penale, asserendo di essere stato espulso dal territorio nazionale prima che il procedimento a suo carico iniziasse. In secondo luogo, muoveva critiche generiche alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente. Il verdetto è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte è fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace. I giudici hanno individuato due vizi insanabili nell’atto presentato.
Infondatezza Manifesta in Fatto
Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta espulsione antecedente all’azione penale, è stato definito “manifestamente infondato in fatto”. La Corte ha rilevato come la cronologia degli eventi fosse diversa da quella presentata dal ricorrente, il quale, peraltro, non aveva fornito alcun documento o prova a sostegno della sua tesi. In assenza di allegazioni documentali concrete, la sua affermazione è rimasta una mera dichiarazione priva di riscontri, insufficiente a incrinare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito.
Genericità e Assenza di Critica Argomentata
Il secondo motivo, riguardante la valutazione delle prove, è stato giudicato affetto da “evidente genericità”. Il ricorso si limitava a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione impugnata, senza sviluppare una “necessaria critica argomentata”. In altre parole, non basta affermare che la sentenza sia sbagliata; è indispensabile spiegare in modo specifico e puntuale perché sia sbagliata, individuando i vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice e contrapponendovi un’analisi alternativa e coerente. L’appello del ricorrente era meramente assertivo, privo di quel livello di approfondimento richiesto per un esame in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio in Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di un atto che ignora questa fondamentale distinzione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, supportato da prove o da precisi riferimenti normativi, e deve contenere una critica strutturata e argomentata della decisione che si intende impugnare. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, l’esito non sarà solo il rigetto, ma anche una condanna a sanzioni economiche che ne aggravano le conseguenze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: la prima doglianza era manifestamente infondata nei fatti, poiché basata su una cronologia degli eventi smentita dagli atti e non supportata da alcuna prova documentale; la seconda era palesemente generica, in quanto si limitava a criticare la valutazione delle prove in modo assertivo e senza una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” e “meramente assertivo”?
Significa che il motivo non entra nel dettaglio delle presunte violazioni di legge o dei vizi logici della sentenza. Si limita ad affermare un principio o a esprimere disaccordo con la decisione, senza però costruire un ragionamento giuridico specifico e puntuale che spieghi perché la decisione del giudice inferiore sarebbe errata. Manca, in sostanza, una critica strutturata e argomentata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale in materia di improcedibilità in caso di espulsione dello straniero prima dell’esercizio dell’az penale, è manifestamente infondato in fatto, attesa la differente cronologia dell’occorso, cu ricorrente non oppone circostanze o allegazioni documentali;
ritenuto altresì che, in punto di valutazione della prova del fatto, il ricorso manifesta evide genericità, in quanto meramente assertivo e privo della necessaria critica argomentata all decisione impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.