Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Genericità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede precisione e solidità argomentativa. Un ricorso inammissibile viene respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito, con conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale (n. 23508/2024) ci offre un chiaro esempio dei motivi che possono portare a tale esito, sottolineando l’importanza della specificità delle censure e della condotta dell’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo legale, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, il percorso processuale si è interrotto bruscamente con la dichiarazione di inammissibilità dell’atto.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello preliminare, valutando se il ricorso possieda i requisiti minimi per essere discusso. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Questi vizi, secondo i giudici, rendevano l’impugnazione non meritevole di un esame più approfondito.
In particolare, i giudici hanno evidenziato come la motivazione della sentenza d’appello avesse già ampiamente valorizzato elementi decisivi, tra cui:
* Le modalità del fatto e il comportamento dell’imputato: La condotta tenuta è stata considerata un elemento chiave per valutare la gravità del reato.
* L’intensità del dolo: Il dolo, ovvero l’intenzionalità del reato, è stato ritenuto particolarmente intenso. Tale intensità è stata desunta dal “pervicace e ostinato tentativo” dell’imputato di fornire giustificazioni che si sono poi rivelate non veritiere.
Questo comportamento processuale è stato interpretato come un dato ostativo alla possibilità di considerare il fatto di “minima offensività”. In altre parole, la tenacia nel mentire ha aggravato la posizione dell’imputato, impedendo l’applicazione di un principio che avrebbe potuto portare a un esito più favorevole. Il ricorso, non confrontandosi adeguatamente con queste argomentazioni, è risultato generico e privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico, pertinente e fondato su argomentazioni solide, in grado di confutare punto per punto le motivazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse difese senza un’analisi critica della decisione di secondo grado porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La condotta dell’imputato, anche quella successiva al reato, può avere un peso determinante nella valutazione complessiva della sua posizione, influenzando non solo il merito ma anche l’ammissibilità stessa delle sue impugnazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto non affrontava adeguatamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità del fatto?
La Corte ha considerato le modalità del fatto, il comportamento dell’imputato e l’intensità del dolo, desunta dal suo tentativo pervicace e ostinato di fornire giustificazioni false.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAUTIERO EDUARDO nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, alla luce della motivazione resa (pag. 5), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell’imputato, rimarcando l’intens del dolo, desunta dal pervicace e ostinato tentativo di fornire giustificazioni risultate non e letta quale dato ostativo alla considerazione della minima offensività del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consiglierq estensore
Il Pregidente