Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta un Appello Generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che viene fermata prima ancora che i giudici ne analizzino il contenuto, a causa di vizi formali o di una palese infondatezza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e motivate.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Condanna
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, già condannato nei gradi di merito, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per contestare la decisione, in particolare per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio ricevuto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della pena, sostenendo che la valutazione dei giudici di merito fosse stata eccessivamente severa. Tuttavia, il modo in cui il ricorso è stato formulato si è rivelato fatale per le sue speranze.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la pena era giusta? Le attenuanti andavano concesse?), ma si è fermata a un livello preliminare, evidenziando i difetti strutturali dell’atto di impugnazione.
Genericità e Manifesta Infondatezza
I giudici hanno individuato due vizi principali nel ricorso:
1. Genericità: Le doglianze erano state presentate in modo vago, senza attaccare in maniera specifica e puntuale le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento.
2. Manifesta Infondatezza: Il ricorso è apparso palesemente privo di fondamento. Le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per giustificare la pena e negare le attenuanti erano solide e basate su elementi concreti, che l’appello non è riuscito a scalfire.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma incisiva. La Suprema Corte ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio fosse stato correttamente giustificato dalla Corte d’Appello sulla base di elementi chiari e non contestati efficacemente dal ricorrente. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato la “sistematica attività illecita” e la “gravità della condotta”. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche era stato ampiamente motivato con “l’assenza di elementi favorevoli” e la presenza di “precedenti specifici” a carico dell’imputato. Di fronte a un’argomentazione così strutturata, un ricorso generico, che non entra nel dettaglio per smontare queste conclusioni, non può che essere considerato infondato e, quindi, inammissibile. La Corte ha pertanto applicato il principio secondo cui non basta lamentarsi di una decisione, ma è necessario dimostrarne l’erroneità con argomenti giuridici pertinenti e specifici.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa pronuncia sono significative. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare lo Stato dei costi di un procedimento inutile; dall’altro, disincentivare la presentazione di appelli pretestuosi o dilatori. La decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, formulando censure mirate e non semplici lamentele generiche.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché è stato ritenuto genericamente proposto e manifestamente infondato, in quanto non contestava in modo specifico le ragioni poste a base della sanzione decisa nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quali basi la corte di merito aveva negato le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche erano state negate sulla base dell’assenza di elementi favorevoli e della presenza di precedenti specifici a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, correlate alla sistematica attività il e alla gravità della condotta, e al diniego delle attenuanti generiche sulla base della assenza elementi favorevoli e dei precedenti specifici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025