Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Criteri di Genericità e Infondatezza
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su un aspetto cruciale del processo penale: il ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i principi per cui un ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto e il Ricorso in Cassazione
Una donna, condannata dalla Corte d’Appello di Genova, decideva di presentare ricorso in Cassazione. I motivi del suo ricorso si basavano essenzialmente su due punti: in primo luogo, contestava la sua identificazione come autrice del reato; in secondo luogo, sosteneva un presunto collegamento tra il fatto per cui era stata condannata e altri reati successivi, riuniti in sede esecutiva.
La Corte d’Appello aveva già rigettato queste tesi, fornendo una motivazione dettagliata. In merito all’identificazione, i giudici di secondo grado avevano ritenuto certa la sua identità, basandosi sulla testimonianza di un operante che l’aveva vista affacciata alla finestra dell’abitazione di un noto spacciatore. Inoltre, era stato accertato che la donna non si era presentata ai servizi per le tossicodipendenze (Sert), come avrebbe dovuto.
Anche il secondo motivo era stato respinto, sottolineando la natura estemporanea dell’episodio in esame e l’assenza di un legame con altri reati commessi successivamente.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Nonostante le chiare motivazioni della Corte d’Appello, la difesa ha riproposto le medesime argomentazioni dinanzi alla Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per una serie di ragioni ben definite, che rappresentano un monito per chiunque intenda adire il massimo organo di giustizia.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorso è stata la sua natura meramente reiterativa. La Cassazione ha evidenziato come i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione delle censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve individuare vizi specifici (come vizi di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata.
Manifesta Infondatezza delle Censure
Oltre alla genericità, la Corte ha riscontrato una manifesta infondatezza dei motivi. Le argomentazioni della difesa, sia sull’identificazione che sul collegamento tra i reati, erano state già smontate con argomentazioni logiche e coerenti dalla Corte territoriale. Riproporle senza nuovi e validi elementi le ha rese palesemente infondate agli occhi dei giudici di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che i motivi di ricorso devono possedere un grado di specificità tale da consentire un esame nel merito. Nel caso di specie, le argomentazioni erano generiche e manifestamente infondate.
La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva correttamente escluso sia i dubbi sull’identificazione dell’imputata, sia la tesi di un’unica deliberazione criminosa che legasse il reato in esame a futuri e diversi illeciti (come furto ed evasioni). Pertanto, la riproposizione di tali argomenti senza una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza precedente ha reso il ricorso non meritevole di accoglimento.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come un chiaro promemoria: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, che richiede motivi seri, specifici e giuridicamente fondati. La semplice riproposizione di argomenti già respinti non solo è inefficace, ma porta a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono generici, manifestamente infondati e si limitano a reiterare censure già esaminate e respinte con adeguata motivazione nelle precedenti fasi di giudizio.
È sufficiente ripetere le argomentazioni dell’appello per avere successo in Cassazione?
No, la decisione chiarisce che la mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese con congrua motivazione rende il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché non vengono sollevate critiche specifiche contro la logicità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6711 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA,
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, ribaditi memoria, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione;
rilevato che con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello ha respinto la te riproposta nel ricorso, della mancanza di una identificazione certa dell’imputata, inve riconosciuta con certezza dall’operante, che la vide affacciata alla finestra dell’abitazione noto spacciatore, accertando, inoltre, che non si era presenta al Sert;
considerato che anche il secondo motivo è stato respinto con adeguata motivazione, attribuendo rilievo all’estemporaneità dell’episodio in esame e all’assenza di collegamento co gli altri reati, riuniti in sede esecutiva (tutti successivi a quello in oggetto, sicché ritenersi che al momento del fatto in esame la ricorrente avesse già deliberato di commettere un furto e ulteriori evasioni, il che è stato correttamente escluso in sentenza);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estpnsore COGNOME
Il Pr ‘dente