Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6144 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e manifestamente infondati. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta formulazione delle impugnazioni e sulle conseguenze economiche per il ricorrente che non rispetta tali requisiti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La condanna riguardava diversi reati, unificati sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza né l’impianto accusatorio, ma focalizzava la sua impugnazione esclusivamente sulla quantificazione della pena, in particolare sugli aumenti applicati per i reati satellite.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato l’entità di tali aumenti. Il ricorso mirava quindi a ottenere una riduzione della pena complessiva attraverso una nuova valutazione di questo specifico aspetto sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione del motivo di impugnazione come ‘manifestamente infondato e generico’. Questo giudizio severo comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni alla base del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha spiegato che il ricorso era generico perché non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente si era limitato a esprimere un dissenso sulla decisione dei giudici di merito, senza però evidenziare vizi logici o giuridici nel loro ragionamento.
In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che:
1. Mancato Confronto: Il ricorso non analizzava né contestava la motivazione della Corte d’Appello, che aveva giustificato gli aumenti di pena sulla base della ‘consistenza della condotta’.
2. Genericità dell’Argomento: L’impugnazione non specificava perché gli aumenti di pena, che peraltro erano minimi, fossero da considerarsi eccessivi o sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti.
3. Discrezionalità del Giudice di Merito: La quantificazione della pena è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è palesemente illogica o priva di motivazione, circostanze che non sono state né allegate né dimostrate nel caso di specie.
In sostanza, il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legalità e non del fatto. Le impugnazioni devono essere formulate con precisione, individuando specifici errori di diritto o vizi di motivazione nella sentenza contestata. Un semplice disaccordo con la valutazione del giudice di merito non costituisce un valido motivo di ricorso.
Le implicazioni pratiche sono chiare: la presentazione di un ricorso generico e infondato non solo è destinata all’insuccesso, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose, garantendo che l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia riservato a questioni giuridiche serie e fondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto ‘manifestamente infondato e generico’, in quanto non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla quantificazione della pena.
Qual era l’oggetto specifico del ricorso?
L’oggetto del ricorso era esclusivamente la quantificazione degli aumenti di pena applicati per la ritenuta continuazione tra più reati, che il ricorrente riteneva ingiustificata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6144 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIRIE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta
dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la parte della decisione che ha tenuto ferma l quantificazione degli aumenti di pena per la ritenuta continuazione operata dai Giudici merito risulta manifestamente infondata e generica poiché non si confronta né con i minimali aumenti operati né con la precisa indicazione delle relative pene sulla base dell’apprezza consistenza della condotta correttamente svolta dal Tribunale, evenienza ricavabile dallo stess contenuto del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.