Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28002 del 2024, ha ribadito con fermezza i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. Questa decisione non solo chiude la vicenda processuale per il ricorrente, ma funge da monito sulle conseguenze economiche di un’impugnazione proposta senza validi presupposti legali, evidenziando l’importanza di una difesa tecnica precisa e circostanziata.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’impugnazione mirava a contestare la valutazione di responsabilità penale espressa dai giudici di secondo grado. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, ha tentato di rimettere in discussione gli elementi fondanti della sua condanna, in particolare l’aspetto psicologico del reato e l’effettiva offensività della sua condotta.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha optato per una pronuncia in rito, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, una decisione che preclude qualsiasi ulteriore discussione sulla vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno fondato la loro decisione su due pilastri fondamentali:
1. Genericità e Manifesta Infondatezza: Il motivo di ricorso è stato giudicato generico. In altre parole, non è stato in grado di muovere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già valutate e risolte in modo approfondito dalla Corte territoriale. La Corte di Cassazione ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già argomentato in maniera “logica, coerente e puntuale” sia sull’integrazione dell’elemento psicologico del reato, sia sulla concreta offensività della condotta dell’imputato.
2. La Condanna alle Spese e alla Sanzione: La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva si basa sul principio, sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, secondo cui chi propone un ricorso inammissibile per propria colpa deve subire una sanzione pecuniaria, per aver inutilmente attivato la macchina della giustizia.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame è emblematica. Conferma che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il cittadino. Per i professionisti legali, questa decisione sottolinea l’obbligo deontologico di valutare con estremo rigore le possibilità di successo di un’impugnazione, evitando di intraprendere iniziative processuali prive di solido fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati, non riuscendo a criticare in modo specifico e pertinente la motivazione logica e coerente della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base la Corte ha imposto una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali?
La sanzione pecuniaria è stata imposta perché la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non avendo proposto un ricorso con fondate ragioni, come previsto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in merito al giudizio di responsabilità per il reato contestato, punto sul quale la territoriale ha argomentato in maniera logica, coerente e puntuale, in particolare, quanto a integrazione dell’elemento psicologico e all’offensività in concreto della condotta (cfr. le p 4 e 5 della sentenza impugnata).
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.